I rapporti tra confisca di prevenzione e fallimento

Il concorso tra sequestro/confisca di prevenzione e fallimento, insistenti sui medesimi beni del proposto-fallito, può realizzarsi in due diverse ipotesi:

  • dichiarazione di fallimento intervenuta prima del sequestro, relativamente ai soli beni non ancora liquidati dal curatore;
  • dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, ma antecedente alla confisca definitiva.

In detti casi si pone il problema di stabilire la prevalenza o meno della misura di prevenzione sulla dichiarazione di fallimento. Prima dell’emanazione del Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 c.d.) mancava una specifica normativa al riguardo, con la conseguenza che era controversa la disciplina dell’eventuale rapporto tra misure di prevenzione e fallimento.

La giurisprudenza riteneva la prevalenza del sequestro di prevenzione, indipendentemente dal momento in cui interveniva la dichiarazione di fallimento, e ciò al fine di evitare che i beni oggetto di sequestro venissero rimessi in circolazione a seguito della liquidazione fallimentare, e quindi potessero ritornare nella disponibilità del proposto.

A tale orientamento se ne contrapponeva un altro a sostengo della prevalenza del fallimento, il quale rilevava che, a seguito dello spossessamento attuato dalla procedura concorsuale nei confronti del fallito, veniva eliminato in radice il possesso del bene in capo al proposto, e quindi, la stessa ratio della misura di prevenzione.

Il legislatore, con l’emanazione del Codice Antimafia (artt. 63, 64 e 65), ha tuttavia scelto di aderire al primo dei due orientamenti sopra esposti; tale disciplina ha subito di recente ulteriori modifiche a seguito dell’introduzione della legge di riforma n. 161/2017.

La prevalenza degli effetti della procedura di prevenzione è prevista dall’art. 63 del comma 4 D. Lgs. 159/2011 (oggetto di modifica da parte dell’art. 22 della legge di riforma approvato dal Senato il 27 settembre 2017), secondo cui quando viene dichiarato il fallimento, sono esclusi dalla massa attiva fallimentare i beni assoggettati a sequestro o confisca, con la conseguenza che, se il fallito non ha beni diversi, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, non potrà che dichiarare la chiusura del fallimento, secondo la previsione del successivo comma 6.

La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell’ambito del procedimento di verifica della buona fede ai sensi degli artt. 52 e seguenti D.lgs. 159/2011. Mentre per i beni assoggettati a fallimento e non sequestrati, residuerà la competenza del giudice fallimentare con applicazione delle specifiche regole concorsuali.

La recente novella che ha interessato la norma ha avuto il merito di portare chiarezza in ordine ai soggetti chiamati a predisporre la verifica dei crediti. Le problematiche pratiche ed applicative dell’art. 63 prima della riforma, sorgevano, infatti, nei casi di mancanza di coincidenza di beni sottoposti a sequestro e patrimonio del fallito.

La nuova versione dell’art. 63 comma 4 ha quindi eliminato tale inconveniente, prevedendo che in caso di beni sottoposti a misura di prevenzione e beni che devono rimanere nella disponibilità del fallimento ciascun giudice proceda all’accertamento dei crediti secondo le regole proprie di ciascuna procedura ed evitando, quindi, non solo il necessario travaso di notizie dalla procedura di prevenzione a quella concorsuale, ma anche la decisione di un giudice civile (fallimentare) in un ambito squisitamente penale.

Il comma 7 del medesimo art. 63 prevede, poi, che in caso di revoca del sequestro o confisca, il curatore procederà all’apprensione dei relativi beni e si procederà ad una nuova verifica dei crediti da parte del giudice delegato al fallimento, che non tenga più conto della c.d. “doppia verifica” prevista per il procedimento di prevenzione: il giudice delegato al fallimento procederà alla formazione dello stato passivo secondo i criteri indicati dagli artt. 92 e ss. l.f.

Si prevede opportunamente altresì, al comma 8 bis, che l’amministratore giudiziario nel caso in cui siano stati sequestrati complessi aziendali o produttivi o partecipazioni azionarie di maggioranza, prima della definitiva confisca, possa presentare domanda di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o di piano attestato, al fine di consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio della situazione finanziaria, anche prevedendo la contestuale alienazione dei beni sequestrati per la salvaguardia dell’unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il principio di prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro/confisca opera anche nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia antecedente alla disposizione della misura di prevenzione.

L’art. 64 comma 1  prevede  che in caso di coincidenza dei beni sequestrati con quelli facenti parte dell’attivo fallimentare, il giudice delegato fallimentare, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, disponga con decreto la separazione dalla massa attiva del fallimento dei beni sequestrati e la loro consegna all’amministratore giudiziario.

Quando vi sia perfetta coincidenza fra la massa fallimentare ed i beni sottoposti a sequestro,  l’art. 64 comma 7 prevede che gli organi concorsuali debbano obbligatoriamente chiudere la procedura, con conseguente attribuzione della procedura di verifica dei crediti al giudice penale, anche ove già verificati dal giudice fallimentare.

 

Fonti:
  • MENDITTO F., Le misure di prevenzione e la confisca allargata, Giuffrè, 2017.
  • BERSANI G., I rapporti fra misure di prevenzione patrimoniale e procedure concorsuali a seguito della riforma del T.U. antimafia, IlCaso.it, 2018.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.