I reati contro la persona in generale

I reati contro la persona sono disciplinati nel Titolo XII del libro II del codice penale e in esso sono ricompresi tutti quei fatti che ledono o comunque mettono in pericolo i beni fondamentali dell’individuo (vita, integrità, onore, libertà, etc.).

Essi sono, in particolare, suddivisi in quattro Capi:

Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale

Il bene giuridico tutelato dagli art. 575 ss. c.p. sono la vita e l’incolumità individuale.

La vita è un bene primario nel nostro ordinamento, presupposto indispensabile del godimento di qualsiasi altro bene o diritto, e che viene ritenuto intrinseco alla persona umana. Ciò fa dei delitti contro la vita i classici delitti naturali, incriminati costantemente da tutte le culture giuridiche.

L’incolumità della persona, inferiore in rango rispetto alla vita, è intesa come «sfera di signoria» sulla propria dimensione corporea e come «diritto all’intangibilità» della stessa contro le intromissioni di tipo sensoriale e percettivo. Perché risulti violata l’incolumità individuale non sempre è necessaria la produzione di una malattia organica, mentre può essere sufficiente il pericolo di causare dolore fisico.

Tra i reati contro la persona che tutelano la vita e l’incolumità individuale troviamo i seguenti delitti:

  • Art. 575. Omicidio;
  • Art. 578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale;
  • Art. 579. Omicidio del consenziente;
  • Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio;
  • Art. 581. Percosse;
  • Art. 582. Lesione personale;
  • Art. 583 bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  • Art. 583 quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive;
  • Art. 584. Omicidio preterintenzionale;
  • Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto;
  • Art. 588. Rissa;
  • Art. 589. Omicidio colposo;
  • Art. 590. Lesioni personali colpose;
  • Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci;
  • Art. 593. Omissione di soccorso.

Dei delitti contro l’onore

Secondo autorevole dottrina, l’offesa all’onore consiste nell’aggressione al «complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona», individuabili nelle rispettive doti morali, intellettuali, fisiche o comunque capaci di costituire un «pregio dell’individuo nell’ambiente in cui vive», cioè la reputazione.

Tra i reati contro la persona che tutelano l’onore troviamo i seguenti delitti:

  • Art. 595. Diffamazione;
  • Art. 596 bis. Diffamazione col mezzo della stampa;
  • Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.

La sancita maggiore gravità della diffamazione rispetto all’ingiuria, sembra consistere nel fatto che l’offesa all’onore è meno grave se pronunciata in presenza del solo offeso e più grave se pronunciata in presenza di più persone.

Dei delitti contro la libertà individuale

I delitti contro la libertà individuale comprendono cinque gruppi di reati: contro la personalità individuale; contro la libertà personale; contro la libertà morale; contro l’inviolabilità del domicilio; contro l’inviolabilità dei segreti.

La personalità individuale ha riguardo al generico status libertatis della persona e ne impone la tutela contro ogni forma di schiavitù (art. 600 ss. c.p.); si distingue dalla libertà morale, che attiene invece alla libertà psichica (libertà di autodeterminazione, capacità di intendere e di volere, tranquillità psichica; art. 610 ss. c.p.).

 

Il concetto di libertà personale si riferisce specificamente alla libertà in senso fisico. La libertà personale fisica è il bene di rango più elevato nel sistema di tutela della libertà offerto dalla Costituzione, che la garantisce nella stessa norma d’apertura del Titolo I, Parte I (art. 13 Cost.); a questo fine prevede che le legittime privazioni della libertà (detenzione, ispezioneperquisizione) sottostiano a riserva di legge assoluta e a riserva di giurisdizione.

Tra i reati contro la persona che tutelano la libertà individuale troviamo:

  • Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
  • Art. 600 bis. Prostituzione minorile;
  • Art. 600 ter. Pornografia minorile;
  • Art. 600 quater. Pornografia virtuale;
  • Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico;
  • Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  • Art. 600 octies. Impiego di minori nell’accattonaggio;
  • Art. 601. Tratta di persone;
  • Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi;
  • Art. 605. Sequestro di persona;
  • Art. 606. Arresto illegale;
  • Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale;
  • Art. 608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti;
  • Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie;
  • Art. 609 bis. Violenza sessuale;
  • Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne;
  • Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne;
  • Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo;
  • Art. 609 undecies. Adescamento di minorenni;
  • Art. 610. Violenza privata;
  • Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato;
  • Art. 612. Minaccia;
  • Art. 612 bis. Atti persecutori;
  • Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza;
  • Art. 614. Violazione di domicilio;
  • Art. 615. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale;
  • Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata;
  • Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
  • Art. 615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
  • Art. 615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
  • Art. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza;
  • Art. 617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
  • Art. 617 bis. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
  • Art. 617 ter. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
  • Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
  • Art. 617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
  • Art. 617 sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
  • Art. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza;
  • Art. 619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;
  • Art. 620. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni;
  • Art. 621. Rivelazione del contenuto di documenti segreti;
  • Art. 622. Rivelazione di segreto professionale;
  • Art. 623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.