I reati societari (artt. 2621 e ss. cod. civ.)

La categoria dei reati societari indica quelle ipotesi di reato che vengono in rilievo nell’esercizio di un’attività imprenditoriale che sia svolta in forma collettiva, ovvero da società. La gran parte delle norme incriminatrici appartenenti a tale categoria trova la propria collocazione all’interno del codice civile, precisamente all’interno del Titolo XI del Libro V (artt. 2621 – 2642 c.c.): una collocazione peculiare, che dimostra l’importanza del legame esistente tra le norme che disciplinano le società commerciali e quelle che reprimono le più gravi violazioni del settore.

Le ipotesi di reato in materia societaria sono estremamente diversificate tra loro, attesa la molteplicità di interessi giuridici lesi dalle singole condotte punite dal legislatore. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla trasparenza e correttezza dell’informativa societaria, alla cui protezione sono destinati i reati di false comunicazioni sociali, o al regolare funzionamento delle società (v. illecita influenza sull’assemblea) e del mercato (v. aggiotaggio).

Merita, inoltre, rilevare che trattasi di fattispecie ricomprese interamente nell’elenco dei reati presupposto di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.

L’eterogeneità delle fattispecie in esame si rileva anche dal punti di vista soggettivo,  trattandosi di reati che possono essere commessi, a seconda dei casi, da chiunque (v. aggiotaggio societario), dai soli amministratori (c., ad es., indebita restituzione dei conferimenti), ovvero, dai direttori generali, sindaci o dirigenti di società preposti alla redazione dei documenti contabili (v. false comunicazioni sociali).

Per tutti questi reati, in caso di condanna o di patteggiamento, è disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterlo, oppure, quando non sia possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni, la confisca “per equivalente” di una somma di denaro o di altri beni.

Inoltre, a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o commissari per fatti commessi nell’esercizio o a causa del loro ufficio, la sentenza di condanna viene comunicata – a cura della cancelleria dell’Autorità che ha emesso il provvedimento – all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all’albo professionale al quale i condannati appartengono.

Attesa la stretta correlazione, accennata in premessa,  tra le dette fattispecie penali e la disciplina societaria dettata dal codice civile, potrebbe non essere superfluo dare qualche indicazione sui tipi societari, gli organi e accennarne al funzionamento.

Innanzitutto, le società si possono distinguere in base all’oggetto (o scopo sociale), in società commerciali (che esercitano una delle attività previste dall’art. 2195 c.c.)1 e società non commerciali (che esercitano attività economiche non commerciali, ad es. agricole o professionali).

In rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, si distingue invece tra società di persone, in cui i soci hanno di norma una responsabilità illimitata e solidale di fronte ad eventuali rovesci societari, e società di capitali, nelle quali i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

Due sono i grandi sottoinsiemi in cui si raggruppano le società a scopo di lucro: le società di persone e le società di capitali. Sono società di persone la società semplice, la società in nome collettivo (S.n.c.) e la società in accomandita semplice (S.a.s.). Sono società di capitali la società per azioni (S.p.A.), la società a responsabilità limitata (S.r.l.), la società a responsabilità limitata semplificata (‘S.s.r.l o S.r.l.s) e la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno personalità giuridica, non sono cioè considerate dall’ordinamento soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci, chiamati a rispondere verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è una società di capitali strutturata essenzialmente come una società per azioni, ma senza la possibilità d emettere azioni o obbligazioni, sicché le quote di partecipazione dei soci, non potendo essere rappresentate da azioni e dunque non potendo circolare come titoli di credito, possono essere trasferite con le forme della cessione del credito.

Le società per azioni possono, invece, emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio), e si distinguono in società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, che non fanno ricorso al pubblico risparmio (si tratta di società “chiuse” formate da un ristretto numero di soci); e  società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante (è il regolamento della Consob che stabilisce, in base al numero dei soci e all’ammontare del patrimonio netto della società, che stabilisce cosa si debba effettivamente intendere per “rilevante”).

Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si distinguono a loro volta in società quotate (società quotate nei mercati regolamentati, che di solito non operano come società singole ma sono piuttosto inserite in un gruppo di imprese) e società non quotate (società che non ricorrono alla quotazione, ma sono tuttavia “aperte” al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico). Tra le società quotate, inoltre, si distingue tra società a ristretta base azionaria e società con azionariato diffuso (che coinvolgono su scala di massa azionisti detti “risparmiatori”).

A differenza delle società di persone, che si caratterizzano per l’intenso legame personale con i soci ed in cui l’amministrazione spetta direttamente ai soci senza che l’organizzazione interna sia necessariamente composta da una pluralità di organi, la società di capitali  funziona esclusivamente attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea, gli amministratori ed i sindaci.

L’assemblea è l’organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale. Gli altri organi, cioè l’amministratore e il collegio sindacale, sono subordinati all’assemblea. Il pieno diritto di voto in assemblea spetta ai soci possessori di azioni ordinarie. L’assemblea approva il bilancio; nomina o revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il revisore contabile; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; delibera sulle altre questioni poste alla sua attenzione dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori.

Gli amministratori costituiscono l’organo esecutivo, avendo il compito di dare materiale esecuzione sia alle delibere dell’assemblea, sia agli atti di gestione, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione (art. 2380 c.c.). L’amministrazione può essere unica, ove venga nominato un amministratore unico (AU), o collegiale, allorché sia nominato il consiglio di amministrazione (CdA), diretto da un presidente che viene designato dall’assemblea oppure dagli stessi componenti del consiglio di amministrazione. In questi casi spesso il consiglio delega ad un amministratore delegato alcune funzioni. Gli amministratori hanno l’obbligo di far tenere i libri obbligatori, sociali e contabili; redigere il bilancio di esercizio; convocare l’assemblea dei soci.

Al collegio sindacale, che è composto (art. 2397) da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti tutti nominati dall’assemblea ed ha la durata di tre anni, spettano invece funzioni di controllo. L’assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale, che deve vigilare sull’osservanza della legge dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile, che può essere affidato anche a un revisore contabile od a una società di revisione, consiste invece nella verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta registrazione nella contabilità dei fatti di gestione; nella verifica del bilancio e, in particolare, della rispondenza dello stesso alla normativa e alle risultanze della contabilità; nella formulazione di un giudizio sul bilancio.

Nel corso dello svolgimento delle loro funzioni di amministrazione e gestione della società, gli organi sociali sono tenuti a rispettare leggi e principi volti a tutelare il buon funzionamento della società e gli interessi sia della società sia dei soci, sia dei terzi; la violazione di tali leggi e principi può causare danni alla società, ai soci o a terzi, facendo sorgere la responsabilità degli organi sociali ed esponendo questi ultimi all’azione risarcitoria di società, soci o terzi.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.