I Termini processuali: classificazione

I termini processuali presuppongono che sia in corso un procedimento. Essi si rivelano fondamentali nell’affare giudiziario, misurandone gli intervalli. Varie sono le classificazioni in cui possono raggrupparsi i termini fissati dalle molte norme processuali ad essi dedicate.

I termini processuali si innanzitutto distinguono in legali, ove stabiliti dalla legge, e giudiziari, se stabiliti dal giudice abilitato in tal senso dalla legge.

In relazione all’effetto cui deve tendere il termine previsto, si distinguono termini i dilatori, perentori e ordinatori, a seconda che stimolino ad agire o ritardino l’atto, stabilendo un limite finale (“non oltre”) o iniziale (“non prima”), misurato da eventi passati o futuri.

Il termine dilatorio o c.d. intermedio è caratterizzato da uno spazio temporale all’interno del quale non è permessa una determinata attività giuridica, che deve esplicarsi solo alla scadenza di tale termine. Essi impediscono temporaneamente gli effetti di un atto già completo nei suoi elementi essenziali (atto perfetto), operando unicamente alla stregua di un requisito di efficacia.

Contrariamente, il termine perentorio indica il periodo di tempo entro cui può compiersi un determinato atto, scaduto il quale l’atto non può più essere efficacemente compiuto (termini posti ad es. a pena di decadenza). Data la gravità delle conseguenze connesse allo scadere di un termine perentorio, i termini i considerano perentori solo nei casi previsti dalla legge (art. 173 comma 1 c.p.p.). Parimenti, essi non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il termine ordinatorio è finalizzato ad agevolare e a tutelare l’ordinato svolgimento del processo, e la sua inosservanza – a differenza del termine perentorio – non dà luogo ad una specifica sanzione processuale diretta; semmai la sua inosservanza può comportare conseguenze di tipo disciplinare, ove la sua scadenza non abbia una valida giustificazione (v. art. 124 c.p.p.).

Sia i termini perentori che ordinatori evocano una situazione soggettiva di potere, ma quella perentoria contiene una clausola in più: lo perde chi non agisce tempestivamente. Tale situazione estintiva investe, tipicamente, i poteri delle parti, ma niente esclude che lo stesso meccanismo normativo valga altrove: si pensi alla materia cautelare, ove le relative misure perdono efficacia qualora, a date soglie, non risultino avvenuti certi fatti (artt. 302, 303, 308, 386, 390, 391).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.