Il concomitante impegno professionale del difensore non è sempre legittimo impedimento

Il concomitante impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, solo a condizione che il difensore:

a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;

d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

E’ quanto recentemente ribadito dalla Cassazione (sent. n. 29214/18), chiamata a sindacare – tra altro – la legittimità del rigetto dell’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale presentata dalla difesa dell’imputato. In particolare, veniva evidenziato dal giudice del merito, oltre alla mancata indicazione del motivo per cui non era stato nominato un sostituto processuale, la non tempestività dell’istanza; circostanza corrispondente al vero, risultando dall’esame degli atti processuali che il difensore aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello via P.E.C. in data 11 febbraio 2016 ed aveva formulato l’istanza di rinvio solo in data 7 marzo, solo il giorno prima dell’udienza.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.