Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti

Il fenomeno del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti è stato oggetto di lunghi e forti dibattiti nel panorama giurisprudenziale.

In particolare, ci si è domandati se la condotta di acquisto e di detenzione di sostanze stupefacenti su mandato di più persone ed a fini di un uso di gruppo integri una fattispecie penalmente rilevante o un mero illecito amministrativo, inquadrabile come detenzione e uso di stupefacente a fini personali.

In epoca immediatamente successiva all’emanazione del testo unico degli stupefacenti, l’indirizzo dominante riconduceva l’uso di gruppo al concorso di persone nel reato di detenzione per uso non personale. A seguito degli esiti del referendum abrogativo di parte della legge Jervolino-Vassalli nel 1993, che eliminò il riferimento alla c.d. dose media giornaliera, si sviluppò, invece, l’orientamento giurisprudenziale che riteneva non penalmente rilevante l’acquisto e la detenzione nel medesimo luogo e tempo, da parte di un gruppo di soggetti, di sostanze stupefacenti per un uso comune.

Tale indirizzo, però, non si mantenne costante e conseguentemente si arrivò all’intervento risolutore delle Sezioni Unite (sent. 28 maggio 1997, n.4), che – muovendo dalla definizione del concetto di “codetenzione”, esteso anche all’ipotesi in cui vi fosse il cd. mandato per l’acquisto conferito ad un singolo membro del gruppo – optò per l’irrilevanza penale della detenzione e del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti.

La questione è tornata tuttavia a porsi nuovamente all’attenzione della giurisprudenza con l’introduzione nel Testo unico, attraverso la l. 21 febbraio 2006, n.49, del comma 1-bis lett. a), dell’art. 73, che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti che appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.

L’inserimento dell’avverbio “esclusivamente” non è stato ritenuto sufficiente a sancire la rilevanza penale dell’ “uso di gruppo” , avendo tale previsione senso soltanto con riguardo alle condotte diverse dal mandato ad acquistare per un uso di gruppo, cioè in relazione alle diverse e residue condotte riconducibili al consumo di gruppo, nelle quali più persone decidano, concordemente e unitariamente, di consumare sostanze stupefacenti, già detenute da uno di loro ed in mancanza di un preventivo mandato.

Ad esempio in Cass. Pen. sent n. 8366 del 2011, è possibile leggere nella motivazione che: «il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, quale ipotesi di non punibilità, si appalesa come una particolare specie del più ampio genus configurante il concetto di detenzione, indicato dall’art.73 D.P.R. n.309/1990, ritenuto che la specificità decisiva, la quale consente di concludere nel senso della irrilevanza penale di un acquisto e di una derivata detenzione di droga da parte di più persone riunite, sia il raggiungimento della prova positiva di una comune ed originaria finalità che unisce e da forma alla partecipazione dei singoli alle condotte descritte».

Pertanto, innanzi alla presenza di nuovo contrasto sul punto, nel 2013 sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite (31 gennaio 2013 (dep. 10 giugno 2013), n. 25401).

Le Sezioni Unite confermano il loro indirizzo, già espresso molti anni fa in un contesto legislativo solo apparentemente diverso (Sez. un., 28 maggio 1997, n. 4), della illiceità esclusivamente amministrativa del consumo di gruppo. L’avverbio esclusivamente aggiunto dalla legge del 2006, in assenza di altre, non equivoche, indicazioni testuali, assume il valore di una superfetazione priva di incidenze interpretative significative. Tanto più che, anche a voler ammettere una sua vaga e possibile valenza in senso rigorista, nell’incertezza si dovrebbe sempre optare per l’interpretazione meno pregiudizievole al reo, secondo i comuni canoni ermeneutici in materia penale.

Nella sentenza sentenza, inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75, stesso D.P.R., a condizione che:

  1. l’acquirente sia uno degli assuntori;
  2. l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
  3. sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto.

Più di recente, la Cassazione (sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 54807) è tornata a ribadire il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale circa l’irrilevanza penale della condotta del c.d. consumo di gruppo delle sostanze stupefacenti, per tale intendendosi il fenomeno in cui un certo soggetto acquisti dello stupefacente a nome di più appartenenti ad un gruppo specifico al fine di consumarlo con tali soggetti in maniera paritaria, nonché nel caso in cui, successivamente, all’insaputa del soggetto acquirente originario “delegato” all’acquisto collettivo, finiscano per partecipare – al momento della consumazione – ulteriori individui non appartenenti al gruppo d’acquisto. Qualora sia provata l’inconsapevolezza dell’acquirente delegato circa la partecipazione al consumo effettivo della sostanza stupefacente di ulteriori soggetti non appartenenti al novero del gruppo d’acquisto, il consumatore che abbia ricevuto il mandato all’acquisto collettivo non sarà passibile di sanzione penale, ma del solo illecito amministrativo ex art. 75 del D.P.R. 309/90.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.