La responsabilità medica del D.d.L. Gelli già sotto esame della Cassazione

Già prima della sua entrata in vigore (1 aprile), la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza in commento (n. 16140 del 16 marzo 2017), avente ad oggetto la responsabilità penale di un chirurgo per il reato di cui all’articolo 590 commi 1 e 2 c.p., ha avuto già modo di interloquire sulla riforma legislativa in materia di c.d. responsabilità medica (D.d.L Gelli).

La Suprema Corte, infatti, nell’annullare il provvedimento impugnato per carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, si è occupata altresì dei profili di rimproverabilità colposa della condotta tenuta dal sanitario-imputato, atteso che il giudice del rinvio si troverà a dover giudicare nella vigenza della nuova normativa, nel frattempo entrata in vigore.

In motivazione si legge che  l’intervenuta parziale “abolitio criminis”, realizzata dall’art. 3 legge n. 189 del 2012 (di conversione del c.d. decreto Balduzzi), in relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connotate da colpa lieve, comporta che, nei procedimenti relativi a tali reati, pendenti in sede di merito alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell’art. 2, comma secondo, cod. pen., deve procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, in particolare verificando se la condotta del sanitario poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida (Sez. 4, n. 23283 del 11/05/2016 – dep. 06/06/2016, Denegri, Rv. 266904).

La limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve opera, inoltre, se la condotta professionale è conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia. Tale interpretazione è conforme al tenore letterale della norma, che non fa alcun richiamo al canone della perizia e risponde alle istanze di tassatività dello statuto della colpa generica delineato dall’art. 43 comma terzo, cod. pen. (Sez. 4, n. 23283 del 11/05/2016 – dep. 06/06/2016, Denegri, Rv. 266903, cit.).

Non avendo il giudice di seconde cure svolto correttamente un tale accertamento sul grado della colpa tenuta dal sanitario e sul rispetto delle linea guida che andavano osservate nel caso di specie, ma essendosi i giudici della Corte territoriale limitati a collegare l’evento del delitto alla insufficienza dei mezzi a disposizione della struttura ospedaliera, la Corte non poteva che annullare con rinvio la sentenza impugnata, demandando tale accertamento al giudice del rinvio.

E nel far ciò, non poteva non evidenziare come il tema della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria sia stato oggetto di un inedito intervento normativo, con il quale i legislatore ha posto mano nuovamente alla materia della responsabilità sanitaria, anche in ambito penale. Il riferimento è alla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Ai fini di interesse, viene in rilievo l’art. 6, della citata legge n. 24 del 2017, che introduce l’art. 590-sexies cod. pen., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, ove è stabilito: «Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità é esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

La Corte di Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà dunque verificare l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l’individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, cod. pen., secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole.

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Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.