Decreto che dispone il giudizio: caratteri e funzione

Quando gli elementi forniti dal Pubblico Ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e le prove eventualmente assunte nell’udienza preliminare appaiono idonee a sostenere l’accusa in giudizio, il G.u.p. emette il decreto che dispone il giudizio.

Il decreto non è motivato, in quanto si mira a conservare l’imparzialità del Giudice del dibattimento, che potrebbe essere scemata dalla motivata affermazione di attendibilità degli elementi a carico dell’imputato effettuata da parte del G.u.p.

Il decreto svolge, inoltre, la funzione di citazione delle parti alla prima udienza del dibattimento. Il Giudice precisa la data ed il luogo dell’udienza, con l’avvertimento all’imputato che, non comparendo, il processo si svolgerà in sua assenza. Esso va notificato all’imputato e alla persona offesa non presenti al momento della lettura del decreto stesso, almeno 20 giorni prima della data ivi fissata.

Si è discusso in ordine al valore da attribuire alla circostanza del rinvio a giudizio in sede cautelare; in particolare se ciò possa valere come una conferma sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, potendo così il Giudice del riesame omettere di motivare sul punto. Secondo Corte Cost. sent. 15 marzo 1996, n. 71, il Tribunale della Libertà deve comunque valutare la sussistenza dei gravi indizi, indipendentemente dal fatto che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato, essendo il Giudice liberato dall’onere motivazionale solo innanzi a una decisione che contenga una valutazione del merito di incisività tale da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza (si v. anche S.U., 26 novembre 2002, Vottari).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.