Il delitto di furto comune ex art. 624 c.p.

Il delitto di furto rappresenta la fattispecie più diffusa dei delitti contro il patrimonio, prevista dall’ordinamento giuridico penale nell’art. 624 c.p., il quale dispone al 1° comma che “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro”.

Vanno ricondotti alla categoria del furto, il furto semplice e aggravato (artt. 624 e 625 c.p.), il furto in abitazione e con strappo (ex art. 624-bis c.p.); i furti c.d. “minori” (ex art. 626 c.p.) e la sottrazione di cose comuni (ex art. 627 c.p.).

Il bene giuridico tutelato dal delitto di furto è il patrimonio, o, in fattispecie, il diritto di proprietà o altri diritti reali e personali di godimento. Trova, inoltre, tutela anche il mero “possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da un’autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirne o disporne” (SS.UU., n. 40354/2013). Pertanto, il soggetto passivo può coincidere con il titolare del diritto o essere rappresentato dal semplice detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene fatta passare nell’altrui signoria.

Trattandosi di un reato comune, soggetto attivo del reato può essere “chiunque”. Tutt’ora controversa la questione concernente la configurabilità del furto commesso dal proprietario ai danni di chi sia titolare di un diritto reale o personale di godimento sulla cosa (es. locatore proprietario nei confronti del conduttore-detentore).

L’oggetto materiale è invece rappresentato dalla cosa mobile altrui. Rientrano in tale nozione, oltre ad ogni entità oggettiva materiale, fungibile o infungibile, anche i beni immobili “mobilizzati” e dunque divenuti asportabili, sottraibili e potenzialmente oggetto di appropriazione (ad es. materiale ottenuto a seguito della demolizione di un edificio), nonché, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 624 comma 2 c.p., l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Ne restano esclusi, invece, i diritti e i beni immateriali (ad es., un’idea, salvo che non sia materializzata per essere ad esempio registrata su un supporto materiale).

Per quanto riguarda il requisito dell’altruità, secondo giurisprudenza, esso è ravvisabile ogni qual volta possa individuarsi un soggetto (diverso dal soggetto agente) che al momento del fatto sia legato alla cosa da un’effettiva relazione di interesse. Da ciò discende che non possono costituire oggetto di furto le res nullius, le res communis omnium (aria, mare, luce, fatte salve le parti che, individuate o separate dall’opera dell’uomo diventino oggetto potenziale di diritti patrimoniali) e le res derelictae, mentre l’impossessamento delle cose smarrite integra il reato di cui all’art. 647 c.p.

La condotta tipica del reato in esame è costituita dall’impossessamento, realizzato mediante la sottrazione, ovvero la privazione della disponibilità materiale della cosa altrui a chi la detiene, interrompendo così la relazione giuridica o la situazione di fatto esercitata dal soggetto passivo sulla stessa.

La condotta è quindi frazionabile in due momenti: dapprima si ha la sottrazione, idonea ad interrompere il precedente possesso sulla cosa altrui; cui segue l’impossessamento, ovvero la creazione da parte dell’agente di un autonomo potere di signoria sulla cosa di altri illecitamente acquisita.

Affinché il reato giunga a consumazione, non è sufficiente che l’agente sottragga la cosa al fine di appropriarsene, ma occorre che la stessa sia posta al di fuori della sfera di sorveglianza del precedente detentore, che avvenga cioè l’impossessamento.

In tema di furto nei supermercati, ad esempio, la giurisprudenza ritiene che, finché l’agente non abbia conseguito, neanche momentaneamente, l’effettiva disponibilità della cosa, che è rimasta sotto la sfera di controllo del soggetto passivo del reato (es. videosorveglianza), la consumazione del delitto di furto è impedita rimanendo quindi allo stadio del tentativo (SS.UU., n. 52117/2014).

L’elemento psicologico richiesto per il reato di furto è il dolo specifico; l’agente deve cioè avere la coscienza e la volontà di sottrarre ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.