Il diritto di querela: articoli 120 c.p. e 336 e seguenti c.p.p.

La querela è l’atto mediante il quale la persona offesa dal reato – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – manifesta la volontà che venga perseguito penalmente il colpevole per un fatto previsto dalla legge come reato, e che contiene, al contempo, una notitia criminis.

In altri termini, la querela, oltre a costituire una condizione di procedibilità per i reati per cui non è disposta la procedibilità d’ufficio (c.d. reati procedibili a querela; cfr. art. 336 cod. proc. pen.), assolve anche alla funzione di mettere al corrente l’Autorità giudiziaria che è stato commesso un reato.

La querela presentata contro o uno o più colpevoli, si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato (in concorso ex art. 110 c.p.).

Differenza tra denuncia e querela

La denuncia è l’atto con il quale ogni privato porta a conoscenza dell’autorità – pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) – un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia. La denuncia sporta contro un delitto perseguibile a querela non farà mai sorgere o proseguire un procedimento penale ove manchi la querela, essendo quest’ultima – a differenza della denuncia – condizione di procedibilità in tali casi.

Mentre la querela può essere presentata solo dalla persona offesa dal reato, la denuncia può essere fatta da chiunque. E’ obbligatorio sporgere denuncia solo in pochi e tassativi casi indicati dalla legge, essendo invece nella maggior parte dei casi un atto rimesso alla discrezionalità del soggetto.

La denuncia, come la querela, può essere presentata in forma orale o scritta; tuttavia, a differenza della querela che è soggetta  a un termine per la sua presentazione, la denuncia può essere sporta in ogni tempo.

La legittimazione a sporgere querela

Il diritto a sporgere querela spetta alla persona offesa dal reato, che lo esercita personalmente o a mezzo di procuratore speciale. A questa regola, vi sono tuttavia delle eccezioni:

a) ove persona offesa sia un minore di anni 14 e o un interdettioa cagione di infermità di mente,il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore o da un curatore speciale, nel caso in cui non v’è chi ne abbia la rappresentanza ovvero chi l’esercita si trovi con la medesima persona in conflitto di interessi;

b) nel caso di esercizio del diritto di querela da pare di una persona giuridica, dotata di personalità,il diritto di querela spetta a colui che ne abbia la rappresentanza.

Contenuto della querela

Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell’atto di querela. E’ sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole.

Dove si presenta la querela?

La querela presentata, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all’estero, a un agente consolare, e può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

L’Autorità che riceve la querela deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).

Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l’arresto (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente – anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria – presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela.

Termini del diritto di querela

Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.Tale termine è raddoppiato a 6 mesi per i reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne (reati che, in determinate condizioni, sono procedibili d’ufficio) e in caso di atti persecutori (ad esempio, in caso di stalking, art. 612-bis c.p.).

Rinuncia a sporgere querela

Il diritto di querela può decadere anche per rinuncia.

La rinuncia può essere espressa, se fatta nelle forme dell’art. 339 c.p.p. (personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante; la dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale), o tacita quando il soggetto querelante tenga un atteggiamento incompatibile con la propria volontà di querelare.

La rinuncia al diritto di proporre querela è un atto preventivo, in quanto presuppone che la querela non sia stata presentata. Se la querela è stata presentata può comunque provvedersi alla sua revoca, attraverso l’istituto della remissione.

La remissione di querela

Dopo la presentazione della querela, il querelante può manifestare la perdita di interesse a proseguire il procedimento penale contro il colpevole, rimettendo la querela.

La remissione, come la rinuncia, può espresse espressa o tacita ed intervenire sia in sede processuale, che extraprocessuale. Per essere efficace (e produrre l’estinzione del reato – art. 152 c.p.), la remissione deve però essere accettata.

La persona querelata può infatti avere interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato; per tale ragione, la remissione non produce effetto se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 c.p.).

Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

Si noti infine che, relativamente ad alcune fattispecie previste dalla legge (es. violenza sessuale o reati di natura sessuale in danno di minori), la querela non può essere rimessa, essendo irrevocabile.

 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.