Il giudice dell’esecuzione penale

Il giudice dell’esecuzione penale è l’organo funzionalmente competente a conoscere di ogni aspetto che riguardi l’efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale, al fine di assicurare adeguate garanzie ai diritti fondamentali inevitabilmente coinvolti nella fase esecutiva.

L’art. 665 c.p.p. dispone, come regola generale, che il giudice competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha emesso; ma la norma individua al contempo regole specifiche nel caso in cui la sentenza sia stata impugnata e nel caso in cui l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi.

Ai sensi del comma 2, infatti, quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, resta ferma la competenza del giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante (v. Cassazione , Sez. I, sentenza n. 10676 del 12 marzo 2015).

Si è, altresì, ritenuto che sussiste la competenza del giudice d’appello ex articolo 665 comma 2 c.p.p., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia modificato il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti, trattandosi di un provvedimento di riforma della sentenza di primo grado non limitato alla sola determinazione della pena (c. Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2015 n. 32214)

Qualora, invece, sia stato proposto ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto per saltum (v. art. 569 c.p.p.) o contro provvedimento inappellabile; in tutti gli altri casi bisognerà applicare il comma 2, quindi verificare se è stato proposto appello, e il tenore della decisione emessa dal giudice del secondo grado, per verificare se sia competente il giudice del primo grado o dell’appello. Infine, quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

Quindi, a seconda dei casi, si avrà il giudice di primo grado, se il provvedimento non è stato appellato o è stato confermato in appello o riformato in termini non sostanziali; oppure il giudice d’appello, se ha riformato sostanzialmente la sentenza di primo grado. Se vi è stato ricorso per cassazione, occorre distinguere tra il caso di annullamento con rinvio, per cui la competenza spetta al giudice del rinvio, e gli altri casi, ovvero inammissibilità, rigetto, annullamento senza rinvio della sentenza di primo o di secondo grado, rispetto ai quali vale il criterio della competenza del giudice di prime cure o d’appello, a seconda che sia divenuta definitiva la decisione di primo o di secondo grado, che non abbia riformato la prima solo quanto a pena, misure di sicurezza o disposizioni civili.

Nel caso in cui l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. Allo stesso modo, se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.

L’art. 665, comma quarto, c.p.p. allorchè, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce ai soli provvedimenti di condanna (anche eventualmente a pena non eseguibile), gli unici per i quali è prevista l’attivazione del procedimento esecutivo (c. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 30004 del 12 luglio 2013: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non fosse competente in sede esecutiva il giudice che per ultimo aveva emesso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato).

Il Giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore, mai d’ufficio.

Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro 5 giorni all’interessato, che avverso il provvedimento potrà esperire ricorso per cassazione.

Diversamente, il giudice procede in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e decide con ordinanza, comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.

Competenze del giudice dell’esecuzione penale

Il Giudice dell’Esecuzione è competente a decidere:

  • se vi è ragione di dubitare dell’identità fisica della persona detenuta (art. 667 c.p.p., in tale ipotesi il giudice procede de plano, “senza formalità”);
  • se una persona è stata condannata in luogo di un’altra per errore di nome (art. 668 c.p.p., in tal caso il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione del mero errore materiale, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’articolo 630 comma 1 lettera c);
  • se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p., nel cui caso il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave);
  • quando accerta che il provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, manca o non è divenuto esecutivo (art. 670 c.p.p.);
  • quando si applica la disciplina del concorso formale e del reato continuato, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona (art. 671 c.p.p.);
  • in caso di applicazione dell‘amnistia o dell’indulto (672 c.p.p., nel quale caso il giudice procede de plano);
  • se viene disposta per legge l’abolizione del reato o dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, con conseguente revoca della sentenza (art. 673 c.p.p.).

Inoltre, il Giudice dell’esecuzione dispone la revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; provvede, altresì, alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale (art. 674 c.p.p.).

È il Giudice dell’esecuzione competente a dichiarare la falsità di un atto o di un documento, accertata ex lege e non dichiarata nel dispositivo della sentenza; a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate (675 c.p.p.).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.