Il principio di territorialità del diritto penale comporta l’ineseguibilità delle sentenze straniere, pronunciate da un’autorità giurisdizionale estera. Lo stesso principio del ne bis in idem impedisce, infatti, che il giudice italiano non possa giudicare il medesimo fatto già giudicato con sentenza irrevocabile da altro giudice italiano: non esiste un ne bis in idem internazionale; principio ha esclusiva valenza nazionale.
Proprio l‘art. 11 c.p. – rubr. Rinnovazione del giudizio – si occupa delle ipotesi in cui un soggetto sia stato già giudicato per il fatto illecito commesso da un’autorità straniera. A tal proposito, l’art. 11 c.p. distingue l’ipotesi in cui il fatto già giudicato all’estero sia stato commesso in Italia, da quella in cui sia stato invece commesso fuori dai confini nazionali. Nel primo caso, il reo sarà nuovamente giudicabile anche dal giudice italiano; nel secondo caso invece, per rinnovare il giudizio occorrerà la richiesta del Ministero della Giustizia
La norma rimarca l’esigenza di garantire in ogni caso l’applicazione della legge italiana con riferimento ai reati realizzati nel territorio della Repubblica, conformemente al principio di territorialità sancito dall’art. 6 c.p. Nei casi in cui viene però a configurarsi una deroga a tale principio, tale esigenza risulta meno pregnante, motivo per il quale è sufficiente una preventiva valutazione politica ad opera del Ministro della giustizia.
Meritevole rilevarsi, incidentalmente, come ai sensi dell’art. 138 c.p., nel caso di giudizio estero rinnovato in Italia, la pena eventualmente già scontata all’estero deve essere sempre computata nell’eventuale condanna del giudice italiano, tenendosi conto ovviamente della specie di essa.
Tuttavia, almeno per quanto riguarda l’Unione Europea, con l’entrata in vigore dell’Accordo di Schengen (v. art. 54) , è stata sancita l’mprocedibilità per lo stesso fatto, quando il reo sia stato già giudicato in un Paese contraente e la pena sia già stata eseguita o altrimenti estinta o sia ancora in corso di esecuzione. Ciò ha indotto la giurisprudenza ad affermare la vigenza in Italia del principio del ne bis in idem europeo, che comporta il riconoscimento automatico della sentenza resa in uno Stato membro, senza che vi sia alcuna rinnovazione del giudizio in Italia.
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.