Il processo inquisitorio o accusatorio: nozione e differenze

Il processo inquisitorio o accusatorio (o misto) si definisce tale, a seconda del modello o sistema adottato, desumibile da alcuni caratteri che lo stesso presenta e dal suo ordinamento, e cioè dal suo insieme di regole che ne norma lo svolgimento.

E’ bene subito evidenziare come la contrapposizione tra processo inquisitorio o accusatorio sia sostanzialmente ideale, esistendo nella pratica sistemi misti, che combinano elementi dei due differenti modelli.

Il modello inquisitorio

Il modello inquisitorio si fonda sul principio di autorità, in base al quale vengono concessi pieni poteri a unico soggetto (il soggetto inquirente) cui è affidato il compito di accertamento della verità. In lui si cumuleranno tutte le funzioni di giudice, accusatore e difensore dell’imputato. Correlativamente, le altri parti vengono svuotate di ogni potere.

Dal principio di autorità derivano le seguenti caratteristiche tipiche del modello inquisitorio:

  • il processo penale viene iniziato d’ufficio dal giudice;
  • la ricerca delle prove spetta allo stesso giudice, che al riguardo gode di pieni poteri di ricerca e acquisizione;
  • il giudice-inquisitore ricerca la verità senza contraddittorio con le altre parti, in totale segreto;
  • non esiste alcun limite all’ammissibilità delle prove, contando solo il risultato da raggiungere e non il metodo con cui lo si persegue (si pensi alla testimonianza o confessione di un soggetto sotto tortura);
  • non esiste la presunzione di innocenza. In presenza di alcuni indizi (o anche di una mera denuncia anonima) l’imputato è chiamato a discolparsi: è l’imputato a dover dimostrare la sua innocenza e non il giudice a dimostrare la sua colpevolezza;
  • proprio perché l’imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove di innocenza egli è sottoposto a carcerazione preventiva, quale anticipazione della pena di condanna.

È dunque l’inquirente ad avviare d’ufficio il processo, introdurre le questioni di fatto, acquisire le relative prove e valutare queste ultime, in modo del tutto indipendente dalle parti, decidendo poi sulla base degli atti dell’istruttoria così condotta. Inoltre, a differenza del sistema accusatorio, in quello inquisitorio il processo si fonda su fonti di prova documentali acquisite durante le indagini in totale segretezza (unilateralmente, sottratte al contradditorio), e non su dichiarazioni rese nel corso del dibattimento.

Il modello accusatorio

Il modello accusatorio si basa su di un principio opposto a quello di autorità, ovvero quello del principio dialettico e della separazione delle funzioni processuali, secondo cui la verità può essere accertata quanto meglio se le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti diversi che hanno interessi contrapposti.

Al giudice, che deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti, compete decidere quale sia la corretta ricostruzione storica del fatto sulla base delle prove portate da accusa e difesa. Le parti hanno un ruolo attivo anche nell’esame delle prove, in particolare nell’interrogatorio dei testimoni (la cosiddetta cross-examination). Compito del giudice è assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme di procedura e pronunciare la sentenza sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, tenendo conto che l’onere della prova grava sull’accusatore.

Dal principio dialettico e della separazione delle funzioni processuali derivano le seguenti caratteristiche tipiche del modello accusatorio:

  • l’iniziativa del processo penale spetta soltanto al pubblico ministero;
  • i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova devono essere ripartiti tra giudice, accusa e difesa, sulla base di una dettagliata regolamentazione;
  • ciascuna parte deve poter sostenere le proprie ragioni, contribuendo alla formazione della prova e al convincimento del giudice, sulla base del principio del contraddittorio. Ciò significa che non può essere dal giudice utilizzata una prova raccolta unilateralmente e sui le parti non hanno avuto la possibilità di interloquire;
  • viene prediletta l’oralità ed escluse, in linea di massima, le dichiarazioni scritte: l’oralità consente infatti a coloro che ascoltano di porre subito domande e ottenere risposte, valutando la credibilità e attendibilità di colui che rende dichiarazioni;
  • il metodo attraverso il quale viene ricercata una prova diventa fondamentale, potendo certi metodi influire sull’attendibilità della prova;
  • la persona accusata viene considerata presunta innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna: non è dunque l’accusato che deve dimostrare di essere innocente, ma è l’accusatore a doverne dimostrarne la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio;
  • atteso che l’imputato è presunto innocente, egli non può essere trattato da colpevole. Ciò comporta che la carcerazione preventiva possa essere applicata solo entro certi limiti normativamente prestabiliti, e non come anticipazione di pena ma come misura cautelare volta a fronteggiare particolari esigenze processuali o di sicurezza pubblica.

Il processo penale italiano, disciplinato dai codici di procedura che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare in parte un sistema misto.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.