Il reato di atti sessuali con minorenne, art. 609 quater c.p.

Il reato di atti sessuali con minorenne, punito dal codice penale all’articolo 609 quater, con la reclusione da 5 a 10 anni, sanziona la condotta di chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha ancora compiuto 14 anni, o 16 anni se il colpevole è l’ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente di quest’ultimo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva.

Così, mentre in via generale un maggiore di età può lecitamente compiere atti sessuali con un ultraquattordicenne, il legislatore ha previsto comunque la punibilità nei confronti di chi compia atti sessuali con  un infrasedicenne che abbia compiuto 14 anni, nei confronti del quale abbia particolari doveri di cura, istruzione e custodia.

Viene così fissata a 14 anni la soglia al di sotto della quale vige una presunzione assoluta di invalidità del consenso ad atti sessuali eventualmente prestato dal minore. La libertà sessuale si acquista pertanto, nel nostro ordinamento, al compimento del 14° anno di età.

Al 2° comma viene invece sanzionata più lievemente, con la reclusione da 3 a 6 anni, la condotta dello stesso soggetto in posizione di supremazia o in capo al quale sussistono doveri di cura, custodia e istruzione, qualora compia atti sessuali con un minorenne, anche ultrasedicenne, ma solamente nel caso in cui si riscontri un abuso dei poteri connessi alla sua posizione, soggiogando dunque la vittima e sfruttando la propria posizione.

La norma prevede, altresì, la non punibilità del minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni e posto che l’altro minore sia consenziente.

Al 4° comma si prevede, infine, una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima, in considerazione del fatto concreto e delle circostanze, mentre all’ultimo comma è prevista l’applicazione dell’articolo 609 ter (violenza sessuale aggravata), nel caso in cui il soggetto passivo abbia meno di 10 anni, equiparando l’eventuale consenso alla mancanza di consenso, data l’età della vittima e la conseguente assoluta impossibilità di autodeterminarsi sessualmente.

Il reato di atti sessuali con minorenne rappresenta un’ipotesi residuale rispetto a quella sanzionata come violenza sessuale dall’articolo 609-bis c.p., presupponendo il consenso della vittima.

Il reato in disamina si configura, a seconda delle diverse ipotesi descritte nei vari commi di cui si compone l’art. 609 quater c.p., come comune o proprio. E’ reato comune laddove l’atto sessuale riguardi generalmente un soggetto che non ha ancora compiuto i 14 anni: in tali casi la condotta sanzionata è quella posta in essere da qualunque soggetto, indipendentemente dal fatto che egli ricopra un particolare ruolo o una particolare qualifica. È invece reato proprio laddove la vittima sia di età ricompresa tra i 14 e i 16 anni o tra i 16 e i 18 anni, atteso che in tali casi la condotta sanzionata è solo quella posta in essere dall’ascendente, dal genitore anche adottivo, dal convivente di quest’ultimo, dal tutore o da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva.

Dal punto di vista soggettiva, per la configurabilità del delitto di atti sessuali con minorenne è richiesto il dolo generico; è infatti sufficiente accertare è che il soggetto passivo compia volontariamente e coscientemente l’atto sessuale con un minorenne.

Si tratta di un reato di mera condotta, di danno e per il quale è configurabile il tentativo; ragione per la quale il delitto di atti sessuali con minorenne si consuma nel momento in cui l’atto sessuale è compiuto.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.