Il Senato approva il DdL delega sulla riforma del processo penale. La parola torna alla Camera

Questa mattina l’Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia chiesta dal Governo sul DdL delega (il cui cammino parlamentare è iniziato oltre due anni fa), che ha l’obiettivo di modificare diverse norme del codice penale, tra cui l’inasprimento delle pene per i reati di furti e rapine e l’estinzione per condotte riparatorie, e del codice di procedura penale e delle norme attuative. Il provvedimento è, quindi, tornato alla Camera per la terza lettura.

Le modifiche al codice penale

Il provvedimento approvato dalla Camera interviene sul codice penale prevedendo:

  • l’estinzione del reato per condotte riparatorie, ovvero la possibilità per il Giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell’imputato, con riguardo a taluni reati perseguibili a querela, tramite l’inserimento del nuovo art. 162-ter c.p. In base al tenore della norma, il Giudice può dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi entro il termine massimo fissato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Se il Giudice riconosce la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, l’imputato, con il deposito della somma, può vedere estinto il reato. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso;
  • l’inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, in luogo della pena attuale da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina).
  • il regime di procedibilità per alcuni reati, in particolare con la previsione della procedibilità a querela dell’offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio, che arrechino offese di modesta entità all’interesse protetto (la procedibilità d’ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità). Il provvedimento modifica inoltre direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte;
  • la disciplina delle misure di sicurezza, in particolare con riguardo: ai presupposti della loro applicazione nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale; alla definizione dell’infermità mentale mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; alla previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura; alla previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell’agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l’accesso a misure alternative.

Il Governo è, inoltre, delegato a rivedere la disciplina del casellario giudiziario, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi

Le modifiche al codice di procedura penale

Il provvedimento approvato dalla Camera interviene anche sul processo penale. In particolare:

  • modifica il procedimento per incapacità dell’imputato, distinguendo l’ipotesi in cui l’incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile, prevedendo per quest’ultima ipotesi che il Giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronunci sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;
  • modifica le disposizioni concernenti le indagini preliminari, l’archiviazione e l’udienza preliminare, tra l’altro intervenendo sui tempi delle diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento di archiviazione e prevedendo che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero abbia tempo tre mesi (dodici per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, altrimenti l’indagine sarà avocata dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello;
  • modifica la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio; in particolare, tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare é impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione. La Corte d’appello decide sull’impugnazione con rito camerale, avverso la cui decisione è proponibile Ricorso per Cassazione per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606;
  • modifica il procedimento di alcuni riti speciali: rito abbreviato e patteggiamento. Per il primo viene, tra altro, aumentata la riduzione di pena della metà, anziché di un terzo, per le contravvenzioni. Per il secondo, viene previsto che il Pubblico Ministero e l’imputato possano proporre Ricorso per cassazione contro la sentenza, solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
  • interviene sulla disciplina della richiesta di prove nel dibattimento; in particolare, viene ripristinata la distinzione tra il Pubblico Ministero e le altre parti, in relazione all’esposizione dei fatti e delle prove richieste;
  • precisa il contenuto necessario della sentenza; tale provvedimento deve contenere anche l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, avendo riguardo ad una serie di elementi;
  • interviene in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie; in particolare, è abbassato da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva, previsto dal codice penale;
  • modifica la disciplina delle impugnazioni. Oltre ad essere rivisto il regime delle inammissibilità, viene reintrodotto il concordato sui motivi in appello (una sorta di patteggiamento in secondo grado) e limitaro il Ricorso in cassazione in caso di doppia sentenza conforme di proscioglimento, in primo e secondo grado. E’ inoltre abrogato l’art. 625-ter c.p.p., sulla rescissione del giudicato, la cui disciplina viene ora inserita nell’art. 629-bis, in base al quale sulla richiesta di rescissione si pronuncia la Corte d’appello, analogamente ai casi di revisione del giudicato.

Il disegno di legge qui annotato delega, inoltre, il Governo a riformare la disciplina delle intercettazioni e l’ordinamento penitenziario.

In particolare, per quanto attiene alle intercettazioni, viene previsto che la riforma rivolga particolare attenzione alla tutela della riservatezza delle comunicazioni (con speciale riguardo ai soggetti occasionalmente coinvolti e alle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale), con l’introduzione di una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni sono utilizzabili in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

In ordine alla riforma dell’ordinamento penitenziario, si stabilisce – tra molto altro – che la stessa si ispiri alla revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale, con eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo,

Altre disposizioni

Il provvedimento approvato dalla Camera, inoltre,

  • modifica gli obblighi informativi alla p.a. in capo al Pubblico Ministero, con riguardo ai reati ambientali;
  • riorganizza l’ufficio del Pubblico Ministero con riferimento alla iscrizione delle notizie di reato;
  • individua alcuni casi nei quali la partecipazione al dibattimento a distanza costituisce la regola .

 

Scarica il testo del D.d.L. : D.d.l. riforma processo penale

Fonti: 

Foto credits: SailkoOwn work.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.