Valore probatorio dello screenshot: per la Cassazione è prova documentale

Lo screenshot o screencapture indica il processo che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer o di uno smartphone. Recentemente, la Cassazione si è trovata ad esprimersi sul valore probatorio dello screenshot, deponendo per la loro natura di prove documentali pienamente utilizzabili oggetto di libera valutazione del giudicante.

I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali e l’estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicché non deve essere assistita da particolari garanzie.

Si è recentemente ritenuto che anche i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth” costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234, co.1 c.p.p. o 189 c.p.p. (Cass. Sez. III, n. 48178 del 15/09/2017).

L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile e la possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato da un notaio.

Ne consegue che anche lo screenshot ha valore di documento legittimamente acquisito; ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto e, come tale, è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed (c. anche Cass. Sez. II, n. 52017 del 21/11/2014).

Cassazione sez. V, sentenza n. 8736 del 22/02/2018.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.