E’ illegittima la iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, trattandosi di provvedimento non definitivo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 30685 del 26 gennaio 2017 (deposito del 20/06/2017), rilevando come ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del D.P.R. 313 del 14 novembre 2002 (“provvedimenti iscrivibili”) nel casellario si iscrivono per estratto i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Il decreto di archiviazione infatti, oltre che non impugnabile (eccetto che nelle ipotesi previsti dall’art. 127 comma 5 c.p.p.) per la sua natura di provvedimento sempre provvisorio (per la possibilità di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.), non può ritenersi definitivo. Stante la lettera della legge sopra richiamata, non può pertanto essere iscritto nel casellario giudiziario, in virtù della sua revocabilità.
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