No alla iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto

E’ illegittima la iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, trattandosi di provvedimento non definitivo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 30685 del 26 gennaio 2017 (deposito del 20/06/2017), rilevando come ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del D.P.R. 313 del 14 novembre 2002 (“provvedimenti iscrivibili”) nel casellario si iscrivono per estratto i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

Il decreto di archiviazione infatti, oltre che non impugnabile (eccetto che nelle ipotesi previsti dall’art. 127 comma 5 c.p.p.) per la sua natura di provvedimento sempre provvisorio (per la possibilità di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.), non può ritenersi definitivo. Stante la lettera della legge sopra richiamata, non può pertanto essere iscritto nel casellario giudiziario, in virtù della sua revocabilità.

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Cass_III_30685_06_2017

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.