Impossibilità per il G.u.p. di decidere allo stato degli atti: ulteriori indagini e integrazione probatoria ex officio

 

Il Giudice, qualora ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, pronuncia ordinanza con la quale indica al Pubblico Ministero ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare (art. 421 bis c.p.p.). Di tale provvedimento va data comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d’appello, potendo questi disporre l’avocazione delle indagini.

Si noti che l’integrazione così disposta, non riguarda esclusivamente gli elementi d’accusa. La disposizione ha, infatti, soltanto lo scopo di garantire la completezza delle indagini preliminari, anche in favore della difesa. Si ritiene, inoltre, che il Giudice debba limitarsi a indicare al Pubblico Ministero genericamente i temi di prova da approfondire, mentre residui in capo a quest’ultimo la scelta di quali atti di indagine compiere materialmente. Solo eccezionalmente, il Giudice può specificare anche i singoli atti indagine, qualora – ad esempio – nel corso dell’udienza essi si siano delineati chiaramente come necessari ed utili.

Una volta che il Pubblico Ministero abbia svolto le ulteriori indagini, si terrà una nuova udienza, che avrà come oggetto di discussione proprio i risultati delle medesime. All’esito di tale udienza, il Giudice deciderà decretare il rinvio a giudizio o emettere sentenza di non luogo a procedere o, nel caso in cui ritenga nuovamente di non potere decidere allo stato degli atti, emettere una nuova ordinanza di integrazione delle indagini o disporre una forma di assunzione delle prove, denominata dall’art. 422 c.p.p. integrazione probatoria.

Si tratta dell’ipotesi in cui il Giudice dispone l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Ne consegue che in tale sede le parti non hanno alcun diritto, ex art. 190 c.p.p., all’ammissione delle prove: è al Giudice che spetta il potere di decidere su debbano o meno essere assunte delle prove.

Il criterio in base al quale il Giudice decide in tal senso è quello dell’evidente decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Non parrebbero, dunque, potersi ammettere prove tendenti a dimostrare la necessità del rinvio a giudizio. A ben vedere, tuttavia, non è chiaro come il risultato di una prova possa apparire con certezza prima della sua stessa assunzione. Tale criterio rappresenterebbe, quindi, un vincolo apparente alla discrezionalità del Giudice.

Va, infine, rilevata possibilità di assumere un incidente probatorio in sede di udienza preliminare. Sul punto, si ricordi come la Corte Cost. con sentenza 77/1994 ha dichiarato illegittimo il divieto, contenuto nel testo originario del codice, di procedere in tal senso, ritenendolo del tutto privo di ogni ragionevole giustificazione e lesivo, piuttosto, del diritto delle parti alla prova, che sarebbe stata irrimediabilmente perduta se non fosse stata acquisita nel momento in cui appariva non rinviabile al dibattimento. Il Legislatore, invero, non ha dato seguito a tale pronuncia; tuttavia, nella prassi accade di frequente che venga disposto incidente probatorio nel corso dell’udienza preliminare, soprattutto al fine di effettuare una perizia di lunga durata. Merita conto evidenziare che mentre i risultati dell’integrazione probatoria disposta dal Giudice saranno inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero e saranno quindi di regola non utilizzabili in dibattimento; i risultati dell’incidente probatorio, viceversa, confluiranno nel fascicolo per il dibattimento e sarà quindi utilizzabili ai fini della decisione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.