L’invalidità degli atti. Le categorie dell’inammissibilità e inutilizzabilità

Un atto si dice perfetto quando è conforme alla fattispecie tipica prevista e disciplinata dalla legge; si dice, invece, efficace, quando è idoneo a produrre effetti giuridici.

In linea di principio, un atto imperfetto dovrebbe essere anche inefficace. Tuttavia, l’ordinamento non stabilisce l’invalidità, e quindi l’inefficacia, di ogni difformità dalla fattispecie tipica, ben potendo ritenere talune di essere del tutto irrilevanti, configurandosi quali mere irregolarità.

Invero, anche qualora le difformità dell’atto siano ritenute giuridicamente rilevanti, sicchè lo stesso si configura quale atto invalido, quasi mai può dirsi del tutto inefficace. In tali ipotesi, tuttavia, gli effetti prodotti dall’atto invalido assumono carattere precario, in attesa di trovare uno dei seguenti epiloghi: o la sanatoria del vizio, che si verifica mediante uno o più fatti idonei (c.d. cause di sanatoria) a consolidare ex tunc gli effetti dell’atto, o la declaratoria d’invalidità dell’atto da parte del Giudice, con cui si eliminano, sempre ex tunc, gli effetti dell’atto medesimo.

Sono ritenute specie di invalidità l’inesistenza, la nullità, l’inammissibilità e l’inutilizzabilità.

La natura dei requisiti la cui assenza produce l’inammissibilità di un atto è alquanto variegata: scadenza di un termine perentorio; mancanza di legittimazione soggettiva alla sua presentazione; carenza di forma o omissione di taluni contenuti; e così via.

Quanto al trattamento, l’inammissibilità, oggetto di autonomo motivo di ricorso in Cassazione (art. 606, comma 1 lett c.) c.p.p.), è dichiarabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, senz’altra causa di sanatoria se non quella del giudicato, a meno che non siano espressamente previsti limiti temporali alla sua rilevazione. Si veda la disciplina dettata in ordine alla costituzione di parte civile, laddove si prevede che le relative cause di inammissibilità non possono essere rilevate dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 81, comma 1 c.p.p.); o al giudizio di rinvio, in cui non possono rilevarsi quelle cause di inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari (art. 627, comma 4 c.p.p.).

Anche la categoria dellinutilizzabilità costituisce un autonomo motivo di ricorso in Cassazione (art. 606, comma 1 lett c.) c.p.p.). Si tratta, invero, di un vizio di invalidità che non concerne tutti gli atti del procedimento, ma esclusivamente quelli probatori, nonché gli atti di ricerca della prova compiuti in sede di indagini preliminari (v. notizie o indicazioni assunte dagli ufficiali di Polizia giudiziaria nei confronti dell’indagato senza assistenza del difensore, sul luogo e nell’immediatezza del fatto, ex art. 350 comma 6 c.p.p.).

Si noti come il Legislatore parli di inutilizzabilità anche con riferimento agli atti compiuti dal Pubblico Ministero dopo la scadenza del termine delle indagini (art. 407 comma 3) o all’interrogatorio dell’imputato detenuto avvenuto fuori udienza che non sia stato documentato integralmente ai sensi dell’art. 141-bis c.p.p. Può, pertanto, affermarsi coma tale specie di invalidità appaia funzionale alla tutela della legalità della prova, intesa in senso lato.

Si noti, ancora, che nei confronti dell’inutilizzabilità il Legislatore non ha proceduto a enunciare il principio di tassatività, forse in ragione della varietà delle ipotesi riconducibili a questa figura. Cionondimeno molti ritengono che le ipotesi di inutilizzabilità costituiscono comunque un numero chiuso, alla luce dell’art. 526 c.p.p. che, disponendo che il Giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite al dibattimento, ricomprenderebbe tutte le ipotesi variamente disciplinate relative al procedimento di ammissione o assunzione della prova nella stessa fase dibattimentale.

Va evidenziato, inoltre, come l’inutilizzabilità sia per lo più di natura assoluta, assumendo solo talora natura relativa, quando riferita ad una particolare categoria di soggetti. Esempio tipico è quello fornito dall’art. 270 comma 1 c.p.p. circa i risultati dell’intercettazione di conversazioni o comunicazioni, i quali non sono di regola utilizzabili in un procedimento diverso da quello nel quale sono stati disposti.

Essa è, infine, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 191 comma 2 c.p.p. Da notare, sul punto, i profili di interferenza che possono sorgere con il regime delle nullità, laddove quest’ultima risulta collegata a talune violazioni relative al procedimento di assunzione della prova. Invero, la scelta tra l’una o l’altra categoria di invalidità appare talvolta del tutto casuale da parte del Legislatore, né è da escludere l’eventualità che un medesimo atto probatorio sia plurisanzionato, sia come nullo che come inutilizzabile.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.