Informazione provvisoria, SU: le prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi” sono generiche ed indeterminate

Come avevamo già annunciato, a seguito della pubblicazione della sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia), che ha dichiarato la violazione dell’art. 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto deficit di prevedibilità e tassatività della disciplina delle misure di prevenzione nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto alla misura, il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione della questione sulla rilevanza penale ex art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011 della condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi” imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all’art. 8 stesso decreto.

L’udienza per la trattazione del ricorso è fissata per il prossimo 27 aprile.

Ieri, 28 aprile 2017, è stata diffusa l’informazione provvisoria con la quale è stata resa nota la decisione delle Sezioni Unite, che hanno escluso che la violazione delle prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi” possa configurare il reato di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in quanto si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate. La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che la violazione di tali prescrizioni può rilevare ai fini di un eventuale aggravamento della misura.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.