L’iniziativa probatoria del Giudice nel dibattimento ex art. 507 c.p.p.

Dispone l’art. 507 c.p.p. che, terminata l’acquisizione delle prove, il Giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. Se ne deduce che il potere di iniziativa probatoria del Giudice è esercitabile solo dopo che è terminata l’assunzione delle prove chieste dalle parti; mentre il requisito dell’assoluta necessità può dirsi integrato quando la prova appaia decisiva.

L’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507, può avvenire su iniziativa del Giudice o su richiesta delle parti, che sollecitino il Giudice a provvedere in tal senso. In tale ultima ipotesi, ove la prova appaia decisiva, si ritiene che il Giudice abbia il dovere di ammetterla ex art. 507 e non la mera discrezionalità (cfr. C. Cost. n. 73/2010).

Ove si tratti di una prova dichiarativa, se ammessa d’ufficio dal Giudice, è questi a provvedere direttamente all’esame e all’esito delle sue domande sceglie quale parte deve condurre l’esame diretto. Se invece è ammessa su richiesta delle parti, la parte che l’ha richiesta condurrà l’esame diretto.

Si noti che tra le prove ammissibili ex 507, rientrano anche quelle cui le parti hanno rinunciato consensualmente, avendo il Giudice il potere di recuperarle, ove all’esito dell’istruttoria esse risultino – appunto – assolutamente necessarie.

In passato, si era discusso se il Giudice potesse attivare il proprio potere di iniziativa probatoria anche nel caso in cui una delle parti non avesse depositato tempestivamente la lista ex art. 468 c.p.p. dei testimoni che intendeva sentire in dibattimento. Le Sezioni Unite (sentenza 6 novembre 1992, Martin) e la Corte Costituzionale (sentenza 24 marzo 1993, n. 111) hanno chiarito che ciò che diventa inammissibile ai sensi dell’art. 468 c.p.p. non è la prova in sé, ma la richiesta della sua acquisizione. Ne deriva che non è inammissibile per il Giudice disporre l’acquisizione di quelle prove, di cui la parte non ha  – per inerzia – richiesto l’assunzione.

Tale orientamento è stato più di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza 18 dicembre 2006, Greco), che hanno affermato come lo scopo dell’art. 507 sia quello di consentire al Giudice, che ritenga di non poter decidere sulla base del materiale probatorio a sua disposizione, di ammettere le prove che consentano un giudizio più completo e aderente alla realtà dei fatti che è chiamato ad accertare (sul punto v. anche C. Cost. sent. 73/2010 già cit.).

Va, invece, escluso che il potere del Giudice possa essere impiegato per vagliare ipotesi ricostruttive da egli autonomamente formulate, dovendo limitarsi a disporre l’assunzione di quelle prove il cui valore dimostrativo si imponga con evidenza rispetto agli atti già acquisiti. Inoltre, ammessa d’ufficio una prova da parte del Giudice, residua comunque alle parti il diritto di richiedere l’ammissione di prova contraria ex art. 495, comma 2.

I poteri esercitabili d’ufficio dal Giudice non rappresentano, infine, una deroga ai divieti probatori, che vanno comunque osservati.

Sulla base della disciplina appena annotata, è possibile ritenere che il nostro codice accolga in materia probatoria un principio dispositivo (della prova) attenuato, il quale consente la libera esplicazione del diritto alla prova spettante alle parti, senza precludere i poteri d’iniziativa probatoria d’ufficio. La necessità di accogliere un tale principio emerge dallo stesso oggetto sul quale il processo penale va ad incidere, vale a dire la libertà personale dell’imputato. Trattandosi di un diritto di fondamentale importanza, inviolabile ed indisponibile, non è possibile lasciare l’esito accertativo del processo interamente alla disponibilità delle parti.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.