L’interrogatorio dell’indagato, artt. 64-65 c.p.p. : modalità di svolgimento, avvertimenti e diritto al silenzio

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Il nostro sistema processuale distingue nettamente l’esame dell’imputato dall’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato stesso, essendo il primo collocato tra il mezzi di prova (artt. 208-210 c.p.p.), il secondo disciplinato dagli artt. 64-65, nonché da altre disposizioni riferite, comunque, a contesti diversi dall’udienza dibattimentale.

Nella fase delle indagini preliminari, procede ad interrogatorio dell’indagato tanto il pubblico ministero, che il giudice per le indagini preliminari, nonché la polizia giudiziaria – su delega – nei confronti di chi si trovi a piede libero mediante invito a presentarsi (ove, poi, la persona non vi ottemperi, si noti che l’accompagnamento coattivo può essere disposto solo a seguito di autorizzazione del giudice).

In particolare, il pubblico ministero è libero di scegliere il momento in cui procedere a interrogatorio, salvo che l’indagato sia sottoposto a custodia cautelare, poiché in tal caso l’interrogatorio del giudice deve precedere quello del pubblico ministero.

Il pubblico ministero è anche libero di non procedervi nel corso delle indagini, potendo egli formulare richiesta di archiviazione inaudita altera parte. Diversamente, ai sensi dell’art. 415 bis, ove il pubblico ministero non intenda presentare richiesta di archiviazione, deve notificare all’indagato e al suo difensore, alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, un avviso di conclusione delle medesime, il quale deve contenere, tra altro, l’avvertimento che l’indagato ha la facoltà, entro 20 giorni, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere interrogato. Il pubblico ministero deve, in tal caso, procedere all’interrogatorio e all’inosservanza di tale prescrizione, nonché di quella relativa alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis, segue una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta giudizio.

Se, poi, il pubblico ministero intenda promuovere il giudizio immediato, deve procedere a interrogatorio dell’indagato sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova, o comunque deve averlo disposto, posto che ad esso non si procederà ove la persona indagata non compaia a causa di legittimo impedimento o sia risultata irreperibile.

Per quanto, invece, riguarda l’interrogatorio cui procede il giudice per le indagini preliminari, esso si atteggia sempre come attività doverosa, posto che il giudice è, in tale fase, tendenzialmente privo di poteri ufficiosi. E ciò vale tanto in sede di udienza di convalida dell’arresto o del fermo, quanto in caso di applicazione di una misura cautelare personale. In tale ultima ipotesi, è anzi previsto che il giudice proceda all’interrogatorio entro termini ben circoscritti: immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dall’esecuzione della misura, se si tratta di custodia in carcere (tuttavia, se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l’interrogatorio ad opera del giudice deve avvenire entro 48 ore); non oltre dieci giorni dall’esecuzione o dalla notificazione, ove si tratti di altra misura cautelare.

L’interrogatorio ha, in tali casi, la funzione di consentire al giudice di poter valutare nuovamente i presupposti per l’assoggettamento alla misura cautelare, sulla base degli elementi eventualmente addotti a propria difesa dall’interrogato.

Ancora, il giudice per le indagini preliminari procede ad interrogatorio: quando il pubblico ministero ha richiesto di sospendere la persona dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; quando gli è richiesto di revocare la misura applicata (l’atto è facoltativo, ma diviene obbligatorio se l’istanza è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati); ovvero in caso di proroga della custodia cautelare per esigenze probatorie.

Dopo l’esercizio dell’azione penale, l’imputato può sottoporsi a interrogatorio in sede di udienza preliminare (così come nel giudizio abbreviato).

Dal punto di vista funzionale, può senz’altro affermarsi che all’interrogatorio condotto dal pubblico ministero va attribuito un prevalente carattere investigativo, finalizzato appunto alle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale; mentre quello condotto dal giudice ha una prevalente funzione di controllo e di garanzia.

Passando ora alle modalità di svolgimento, un dato comune è rappresentato dal diritto del difensore di essere, anche in termini brevi, avvisato del compimento dell’atto sì da potervi assistere. Talora, la sua presenza è prescritta quale condizione di validità dell’atto medesimo (es. art. 294 comma 4).

Gli artt. 64 e 65 si occupano, invece, di garantire una partecipazione libera e cosciente dell’interrogato all’atto medesimo.

Il comma 1 dell’art. 64 stabilisce, innanzitutto, che la persona sottoposta a custodia cautelare o comunque detenuta per altra causa, intervenga libera nell’interrogatorio, salvo le cautele necessarie a prevenire il pericolo di fuga o di violenze. Allorchè la persona si trovi, invece, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, essa deve comparire davanti all’autorità giudiziaria. A tal fine, per la medesima ragione di cui sopra, la legge impone che non si disponga l’accompagnamento coattivo o la traduzione, ma piuttosto si autorizzi la persona ad allontanarsi dal luogo di arresto o detenzione per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’atto(v. art. 22 disp. Att.).

Il comma 2 prosegue, invece, esplicitando il principio per cui, nel corso dell’interrogatorio, non possono essere impiegati metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto o ad alterare le capacità mnemoniche o valutative (es. narcoanalisi, macchina della verità), nemmeno con il consenso di questi (c.d. divieto indisponibile).

Il diritto al silenzio della persona sottoposta ad interrogatorio trova la sua disciplina nella complessa articolazione del successivo comma 3.

Prima che inizi l’interrogatorio, l’organo procedente ha, innanzitutto, l’obbligo di rivolgere alla persona interrogata un triplice avvertimento:

  1. Il soggetto deve, in primo luogo, essere reso edotto che le dichiarazioni che renderà potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
  2. Deve, poi, essere avvertito che, fermo restando quanto previsto dall’art. 66 comma 1 circa l’obbligo di fornire le proprie generalità, ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma che, in ogni caso, il procedimento seguirà il suo corso. L’omissione di questo e del precedente avvertimento comporta, ai sensi del comma 3 bis, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese;
  3. Infine, la persona interrogata deve essere avvertita che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, fatte salve le incompatibilità di cui all’art. 197, nonché le garanzie inerenti alla conduzione dell’esame testimoniale ed il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni contro chi le ha rese di cui all’ 197 bis. In caso di omissione dell’avvertimento in discorso, il comma 3 bis prevede, per un verso, che la persona interrogata non assumerà la veste di testimone e, per altro verso, che le dichiarazioni eventualmente rese contra alios non saranno utilizzabili nei confronti di questi, ferma restando invece la loro utilizzabilità nei confronti del dichiarante medesimo.

Dall’esercizio del diritto al silenzio, l’organo procedente non può e non deve ricavare alcuna conseguenza, in quanto tale esercizio costituisce insindacabile espressione del diritto di difesa personale, diritto costituzionalmente definito inviolabile. Tuttavia, si ritiene che ciò non equivalga ad affermare la sussistenza di una limitazione legale della sfera del libero convincimento del giudice, sicchè, ad esempio, la convinzione di reità potrà legittimamente basarsi sulla valorizzazione in senso probatorio di idonei elementi in ordine ai quali il silenzio dell’imputato venga ad assumere il valore di mero riscontro oggettivo (v. Cass. Sez. II, n. 6348/2014).

Una volta che il soggetto abbia dichiarato di volere rispondere, si entra nella disciplina di merito dell’interrogatorio, posta dall’art. 65 c.p.p. Essa presenta, invero, un carattere più specifico, in quanto posta per operare esclusivamente per l’atto assunto dall’autorità giudiziaria e prevede: l’obbligo di contestare in forma chiara e precisa all’indagato il fatto addebitatogli, di rendergli noti gli elementi di prova esistenti a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le relative fonti.

Le modalità dell’interrogatorio di cui all’art. 65 non sono tassative; tale norma è, infatti, destinata a subire adattamenti in rapporto alla fase procedimentale specifica in cui l’atto viene assunto. Ad esempio, in caso di persona a piede libero, l’invito a presentarsi per rendere interrogatoria conterrà già l’inserzione della sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute; discorso in parte analogo, quando l’interrogatorio segue l’esecuzione di una misura cautelare, atteso che al sottoposto va consegnata o notificata copia della relativa ordinanza.

Si ritiene, inoltre, che allorquando l’imputato dichiari di avvalersi del diritto al silenzio, non prendendo avvio lo svolgimento dell’interrogatorio sul merito dei fatti, non segua l’obbligo per l’organo che procedere di contestazione del fatto e di palesazione dei relativi elementi di prova esistenti.

All’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’autorità giudiziaria, segue l’invito ad esporre quanto l’interrogato ritenga utile per discolparsi. Dopodichè l’esame prosegue eventualmente mediante proposizione di domande direttamente poste dall’autorità giudiziaria.

La persona che abbia accettato di rispondere può, inoltre, nel corso dell’interrogatorio, rifiutarsi di rispondere a singole domande sul merito, ma di ciò ne verrà fatta menzione nel relativo verbale.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.