Investigazioni difensive: assunzione di prova dichiarativa, art. 391 bis c.p.p.

L’intervista di possibili testimoni è tra i più importanti atti d’indagine difensiva. L’art. 391 bis c.p.p. disciplina tre distinte modalità di acquisizione:

  • il colloquio non documentato;
  • l’assunzione di informazioni da verbalizzare;
  • rilascio di una dichiarazione scritta.

Al colloquio informale possono procedere anche gli ausiliari del difensore (consulenti ed investigatori privati autorizzati); mentre le informazioni e le dichiarazioni possono essere acquisite solo dal difensore o dal di lui sostituto processuale.

Il colloquio non documentato, di regola, è volto a vagliare il possibile testimone, al fine di verificare i fatti che egli conosce e sui quali può riferire.

La dichiarazione scritta (e sottoscritta in calce da colui che la rende, con autenticazione della firma effettuata dallo stesso difensore o sostituto che procede alla raccolta) deve essere accompagnata da una relazione, da allegare alla dichiarazione, in cui devono essere riportati:

  • la data in cui la dichiarazione è ricevuta;
  • le generalità del difensore (o del sostituto) e della persona che rende le dichiarazioni;
  • i fatti sui quali verte la dichiarazione ;
  • l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dalle disposizioni generali.

Infatti, prima che il colloquio abbia inizio, il difensore deve avvertire la persona, a pena di inutilizzabilità dell’atto:

  • della propria qualità e dello scopo del colloquio;
  • se intende conferire o assumere informazioni ovvero ricevere dichiarazioni per iscritto;
  • dell’obbligo di dichiarare se è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
  • della facoltà di non rispondere e di non rendere alcuna dichiarazione;
  • del divieto di rilevare le domande eventualmente rivoltegli dalla Polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte date;
  • della responsabilità penale conseguente alle false dichiarazioni.

Allorché, invece, il difensore decida di procedere all’assunzioni di informazioni con relativa verbalizzazione, questa va svolta secondo le ordinarie regole di cui agli artt. 134 e s. c.p.p., in quanto applicabili. Le informazioni assunte devono essere documentate in forma integrale. Quando è disposta la riproduzione almeno fonografica possono essere documentate in forma riassuntiva.

Si noti anche come l’avviso ai prossimi congiunti dell’imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare vada loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p.

Il codice vieta che all’assunzione delle informazioni assistano l’indagato, l’offeso e le altre parti private, al chiaro fine di evitare possibili influenze o pressioni sul dichiarante.

Sono applicabili, inoltre, le norme relative all’ipotesi in cui la persona informata sui fatti rende, nel corso delle informazioni rese al difensore, dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reato a proprio carico. Il difensore deve, pertanto, interrompere l’assunzione di informazioni e le precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

In generale, è importante sottolineare che, una volta che il difensore scelga di assumere le dichiarazioni da verbalizzare, tutte le domande e le risposte date devono essere documentate fedelmente. Se il difensore ritiene che alcune dichiarazioni siano controproducenti alla tesi difensiva, egli non è obbligato a produrre il relativo verbale. Ma qualora decida di produrlo, esso deve essere veritiero e non manipolato.

Si noti, infine, come il difensore ed i suoi ausiliari siano vincolati al segreto professionale anche quando svolgano investigazioni difensive. Ne consegue l’esenzione dall’obbligo di denuncia di reati eventualmente appresi nello svolgimento di tale attività.

Dagli avvisi che il difensore deve dare alla persona informata sui fatti, si ricava che quest’ultima ha la facoltà di non rendere alcuna dichiarazione. Ove, tuttavia, accetti di renderla, grava su di essa l’obbligo –penalmente sanzionato ex art. 371 ter c.p. (rub. false dichiarazioni al difensore)– di dire la verità.

Ove la persona si rifiuti di rendere dichiarazioni, il codice mette a disposizione del difensore diversi strumenti procedurali. Poiché ,diversamente, il diritto alla prova spettante alla difesa sarebbe finito con l’essere completamente subordinato alla volontà collaborativa delle persone informate sui fatti.

Il difensore può innanzitutto chiedere che la persona venga sentita in incidente probatorio, anche fuori dai casi previsti dall’art. 392 c.p.p.; ovvero, può chiedere al Pubblico Ministero di disporre l’audizione del possibile testimone, indicando le circostanze in relazione alle quali vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali le circostanze medesimi sono utili ai fini delle indagini. Il Pubblico Ministero, valutata la richiesta, dispone l’audizione entro sette giorni. L’audizione disposta si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande.

Anche l’obbligo di non rivelare le domande formulate dalla Polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte è penalmente assistito. L’art. 379 bis c.p. punisce, infatti, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per aver partecipato od assistito ad un atto del procedimento. Specularmente a tale divieto, è previsto l’obbligo del difensore di non richiedere tali informazioni al teste. Tale inosservanza, oltre che rilevare dal punto di vista deontologico, comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute.

Per quanto attiene all’intervista svolta nei confronti di imputati connessi o collegati, l’atto  deve svolgersi – a pena di inutilizzabilità – con la necessaria presenza del difensore dell’intervistato, a tal fine preavvisato almeno 24 ore prima. Ove la persona sia priva di un difensore, colui che vuole procedere all’intervista ha l’onere di chiedere al Giudice competente di disporre la nomina di un difensore d’ufficio.

Si registra, infine, una novità normativa (introdotta dalla L. n. 172/2012 all’art. 391 bis comma 5 bis c.p.p.) riguardante l’assunzione di informazione da minorenni, in relazione ai delitti di prostituzione minorile, adescamento, pedopornografia ed assimilati. In tale ipotesi, il difensore ha l’obbligo di avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.

L’inosservanza di tutte le disposizioni generali contenuti nel medesimo art. 391 bis, comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nell’intervista, oltre che costituire illecito disciplinare.

Vai al formulario delle informazioni assunte ex art. 391 bis c.p.p.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.