Istigazione all’uso di stupefacenti: vendita di semi di cannabis

L’art. 82 di cui al T.U. sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990) punisce l‘istigazione all’uso di stupefacenti, nonché le condotte di proselitismo per tale uso, svolte anche in privato, e di induzione di una persona all’uso medesimo, con la reclusione da 1 a 6 anni.

Si tratta di un reato di pericolo concreto: va quindi accertata l’idoneità offensiva della condotta.

Proprio sulla base del principio di offensività, deve ritenersi ad esempio che non costituisce condotta idonea ad integrare il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 quella di chi, mediante volantinaggio, propagandi la “non nocività” di sostanze quali, nella specie, “hashish e marijuana” con ciò implicitamente contestando l’inclusione, posta dal legislatore, di queste ultime sostanze fra quelle stupefacenti; infatti la mera critica della legislazione vigente e la diffusione di una sensibilità culturale volta alla “deletio legis” non integrano una forma di istigazione penalmente rilevante, ma costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero.

Interessante questione concernente l’art. 82 riguarda la sua configurabilità rispetto alle condotte di coloro che pongano in commercio semi di cannabis, sia attraverso la consueta rete di negozi, sia via siti web.

Secondo un certo orientamento giurisprudenziale,  la vendita di semi di canapa di per sé sola non costituisce reato. Ai fini della configurazione del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti occorre che la condotta dell’agente, per il contesto in cui si realizza, e per il contenuto delle espressioni utilizzate, sia idonea a conseguire l’effetto di indurre i destinatari delle esortazioni all’uso di suddette sostanze, anche se in concreto l’uso non si verifichi (Cass. Pen., sez. IV, 23 marzo 2004, n. 22911).

Sul punto si sono espresse, a seguito di contrasti giurisprudenziali, nel 2012 le S.U. della Suprema Corte, negando la configurabilità dell’art. 82 nel caso di mero commercio di semi di cannabis, “salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato ex art. 414 cod. pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”. Occorre, pertanto, che le modalità di consumazione possano ritenersi in concreto idonee ad indurre i destinatari dell’offerta all’utilizzo della sostanza o alla sua coltivazione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.