La costituzione di parte civile nel processo penale

Quando si parla di parte civile nel processo penale, ci si riferisce al soggetto danneggiato dal reato  che si costituisce in giudizio introducendo al suo interno l’azione civile, volta alle restituzioni e al risarcimento del danno (patrimoniale e non) ex art. 185 c.p., nei confronti dell’imputato e del responsabile civile (v. art. 74 c.p.p.).

Più in particolare è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale ogni persona fisica o giuridica, che sia danneggiata dal reato o, nel caso di persona fisica, i suoi successori universali, purché abbiano il libero esercizio dei diritti che si riferiscono lesi dal reato o siano, diversamente, autorizzati o assistiti nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civili.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta, altresì, dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

In caso di assoluta urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, fintanto che subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale.

Il primo comma dell’art. 76 c.p.p. dispone che “L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile“. Inoltre, in virtù del principio di immanenza sancito al secondo comma, la costituzione di parte civile vale in ogni stato e grado; pertanto, una volta costituita, la parte civile rimarrà costituita anche per le altre fasi dell’appello e della cassazione senza dover ripresentare nuovamente la costituzione.

La costituzione di parte civile consiste in una dichiarazione scritta, depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza a mezzo di un difensore munito di procura speciale, che deve indicare a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

e) la sottoscrizione del difensore.

Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

Nel caso di fatto diverso a seguito di contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero in udienza, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla causa petendi, che al petitum.

Per la costituzione di parte civile, la legge impone il rispetto di precisi termini, che vanno rispettati a pena di decadenza. L’art. 79 c.p.p. prevede, in particolare, che la costituzione può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento a seguito dell’accertamento della regolare costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p.

Per potersi costituire in giudicio, la parte civile deve infatti attendere che il pubblico ministero eserciti l’azione penale. La parte civile è una parte eventuale del processo penale, non anche del procedimento in fase di indagini preliminari. Non potrà pertanto costituirsi prima che sia stata fissata l’udienza preliminare o, ove essa mancasse, prima dell’udienza filtro davanti al giudice monocratico.

Lo stesso art. 79 specifica, altresì, all’ultimo comma che, nel caso in cui la costituzione avvenga oltre il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici (v. art. 468 c.p.p.). In ogni caso, permane il potere del difensore della parte civile (anche in difetto del deposito di una sua lista testi) di effettuare l’esame dei testi della pubblica accusa e il controesame dei testi dell’imputato.

La richiesta di costituzione di parte civile è rimessa al vaglio di ammissibilità del giudice. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l’esclusione di ufficio (es. mancato rispetto dei termini, mancanza della legittimazione processuale, etc.).

Anche le altre e altre parti del processo (Il P.M., l’imputato e il responsabile civile) possono presentare al giudice una richiesta motivata di esclusione della parte civile. La richiesta va proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.

Ove la costituzione avviene in udienza, nel corso degli atti preliminari al dibattimento  o introduttivi dello stesso, la richiesta  di esclusione è proposta oralmente nella fase delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.

Il giudice decide sulla richiesta di esclusione con ordinanza, non impugnabile; diversamente, l’ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza.

Il provvedimento che ammette la costituzione preclude ogni contestazione in ordine alla legitimatio ad processum, restando solo la possibilità di esaminare la legitimatio ad causam e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.

Infine, l’esclusione della parte civile ordinata nell’udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione nella fase pre-dibattimentale.

L’ammissione della costituzione di parte civile ha natura puramente processuale, sicché la sua esclusione non preclude la possibilità di esercitare l’azione civile nella sua sede naturale, nè la sua ammissione comporta automaticamente un decisione nel merito e il risarcimento del danno.

Oltre ad essere esclusa, la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale  in udienza, ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti (revoca espressa).

La costituzione si intende, altresì, revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 c.p.p., ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile (revoca tacita).

E’ opportuno specificare che la revoca rappresenta unicamente la rinuncia alla posizione processuale nell’ambito penale, non escludendo l’esercizio dell’azione civile nella sua sede naturale.

Quanto ai rapporti tra azione civile ed azione penale, essi sono regolati dall’art. 75 c.p.p.

Premesso che non è possibile esercitare contemporaneamente l’azione civile sia in sede civile che in sede penale, l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato e  comporta rinuncia agli atti del giudizio e non la rinuncia dell’attore al giudizio civile (comma 1).

La ratio di tale previsione risiede nel tentativo di evitare il duplicarsi di giudizi su una stessa domanda e tesi in parte ad ottenere gli stessi effetti. Si consideri inoltre come l’impossibilità di trasferire nella sede penale il giudizio civile a seguito di sentenza di merito è in linea con la tendenza da un lato ad evitare contrasti tra le pronunce e dall’altro ad assicurare l’economicità dei procedimenti.

Chiaramente, si può decidere di traferire l’azione civile nel processo penale purchè il dibattimento non sia ancora stato aperto, altrimenti scaduti i termini entro i quali è ammessa la costituzione nel processo penale, essa prosegue in sede civile.

Ove l’azione civile in sede civile venga esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo che è intervenuta la sentenza penale di primo grado, il procedimento civile rimane sospeso fino all’irrevocabilità della sentenza penale.

Ciò trova giustificazione nell’efficacia vincolante del giudicato penale, che consegue alla costituzione del danneggiato nel processo penale. Si tratta di un’ipotesi assai rara nella prassi, in quanto il danneggiato non ha interesse ad abbandonare il processo penale dopo che si è costituito parte civile al fine di iniziare un procedimento civile, che, sospeso, attenderà l’esito del procedimento penale, con l’ulteriore rischio di subire l’eventuale giudicato penale di assoluzione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.