La detenzione domiciliare: art. 47 ter ord. penit.

La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione disciplinata dall’art. 47 ter ord. penit. (L. 354/1975), che consente al condannato ad una pena detentiva di scontare detta pena, od una parte di essa, presso la propria abitazione o in un altro idoneo luogo di privata dimora, ovvero in un luogo pubblico di cura e di assistenza.

La detenzione domiciliare è dunque un vero e proprio regime di espiazione di pena irrevocabile e in ciò si differenzia dagli arresti domiciliari, che sono invece una misura cautelare.

Ove la pena detentiva inflitta (o il residuo pena) non superi i 4 anni, la detenzione domiciliare può essere concessa:

  • alla donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni e con lei convivente;
  • al padre esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente, qualora la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • a colui che versi in condizioni di salute particolarmente gravi e tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari;
  • a persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
  • a persona di età inferiore a 21 anni, per esigenze famigliari, di lavoro, di studio o salute.

Ove la pena detentiva sia inferiore ai 2 anni invece, la detenzione domiciliare viene concessa:

  • se non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova;
  • se l’applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
  • ove non si tratti di condannati per taluno dei gravi reati indicati all’art. 4 bis ord. penit.

Ai sensi dell’art. 656 comma 10 c.p.p., in caso di condannato, che si trovi agli arresti domiciliari, ad una pena detentiva non superiore a 3 anni, anche se costituente residuo di maggior pena, il Pubblico Ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti, senza ritardo, al Tribunale di Sorveglianza, affinché provveda senza formalità all’eventuale applicazione della detenzione domiciliare.

Con L. 199/2010 è stata, inoltre, introdotta anche la detenzione domiciliare speciale, concedibile direttamente dal Magistrato di Sorveglianza ma solo per gli ultimi 12 mesi di pena, poi portati nel 2012 a 18 mesi. Tale misura, inizialmente introdotta in via provvisoria sino al 31.12.2013, è stata poi trasformata in definitiva.

A prescindere dai limiti di pena, e quindi anche in presenza di una condanna superiore a 4 anni di reclusione, la detenzione domiciliare può essere concessa quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena (v. artt. 146 e 147 c.p.).

I detenuti e gli internati per reati associativi (mafia, droga, etc.) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, oppure quando la loro collaborazione risulti impossibile, ad esempio perché tutte le circostanze del reato sono già state accertate (art. 4 bis ord. penit., comma 1, periodo 1).

Allo stesso modo, i detenuti e gli internati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis ord. penit., comma 1, periodo 3).

Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla detenzione domiciliare per 3 anni (art. 58 quater, commi 1 e 2, O.P.). Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato, punibile con una pena massima pari o superiore a 3 anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa (art. 58 quater, commi 5 e 7, O.P.).

L’istanza per richiedere l’applicazione detenzione domiciliare deve essere inviata

  • al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, se il condannato è in libertà;
  • al Magistrato di Sorveglianza, se il condannato e detenuto.

La detenzione domiciliare viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza, che,  nel disporre l’applicazione della misura, stabilisce le prescrizioni, secondo quanto previsto dall’art. 284 c.p.p. per gli arresti domiciliari, e determina  le disposizioni per gli interventi del Centro di Servizio Sociale.

Il condannato in detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall’ord. penit. e dal suo regolamento di esecuzione. Al condannato in detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti e quindi, in particolare, la liberazione anticipata (art. 54 ord. penit.).

Una volta disposta, la detenzione domiciliare può essere revocata. E’, in particolare, previsto che il Magistrato di Sorveglianza sospende la detenzione domiciliare e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza, ai fini della revoca della misura, nei seguenti casi:

  • quando vengono a cessare i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
  • quando il condannato attua comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • quando il condannato viene denunciato per violazione dell’art. 385 c.p. (evasione);
  • quando il Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione, di altra pena detentiva, che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (art. 51 bis ord. penit.)

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l’udienza per il procedimento di revoca e decide sull’accoglimento o il rigetto della proposta di revoca del Magistrato di Sorveglianza.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.