L’ incidente probatorio

L’incidente probatorio è un istituto di diritto processuale penale (disciplinato dagli artt. 392 e seguenti c.p.p.), attraverso cui il pubblico ministero (anche su sollecitazione della persona offesa) e la difesa dell’indagato possono chiedere l’assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento, con tutte le garanzie del contraddittorio tipiche della fase dibattimentale.

Detto altrimenti, con l’incidente probatorio si richiede di “formare” una prova già durante la fase delle indagini preliminari (o nell’udienza preliminare) prima che si apra la fase dibattimentale; prova che successivamente, verrà portata dinnanzi al giudice o al GUP quale prova legittimamente utilizzabile ai fini della decisione.

Di norma la prova si forma durante il dibattimento nel contraddittorio delle parti, pertanto il legislatore ha previsto che si possa o si debba ricorrere a tale istituto solo in presenza di alcune ipotesi tassativamente previste dal codice.

Dispone l’art. 392 comma 1 c.p.p. che, nel corso delle indagini preliminari  il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all’esame dell’indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri, sempre che ricorra una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

d) all’esame delle persone imputate o indagate di reato connesso o collegato ex art. 210 c.p.p., sempre che ricorra una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.

Oltre ai casi appena esposti, sempre l’art. 392 c.p.p. prevede che, nei procedimenti per alcuni particolari delitti (maltrattamenti, stalking e reati in materia di violenza sessuale o di pedopornografia, etc.), il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o l’indagato possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne (specie se “particolarmente vulnerabile”), anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

La richiesta di incidente probatorio (art. 393 c.p.p.) può essere formulata dal pubblico ministero, anche sollecitato dalla persona offesa, o dall’indagato al GIP o al GUP e deve contenere a pena di inammissibilità:

  • la prova di cui si chiede l’assunzione, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
  • le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
  • le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

La richiesta deve essere depositata nella cancelleria del GIP, unitamente a eventuali cose o documenti, previa notifica – a cura di chi l’ha proposta – al PM e alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova, i quali, entro 2 giorni, possono “presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate” (art. 396 c.p.p.).

Successivamente il giudice può pronunciare ordinanza di:

  • accoglimento che deve indicare “a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la data dell’udienza”, che andrà comunicata insieme all’ora e al luogo in cui si procederà all’incidente probatorio al PM e notificata all’indagato, alla persona offesa e ai difensori almeno 2 giorni prima della data fissata;
  • inammissibilità da comunicare immediatamente al PM e notificare alle persone interessate;
  •  rigetto da comunicare immediatamente al P.M. e notificare alle persone interessate.

Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dall’indagato, quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare (art. 397 c.p.p.). Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova. La richiesta di differimento deve, a pena di inammissibilità, indicare l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio ed il termine del differimento richiesto.

Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro 2 giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero.

Nell’accogliere la richiesta di differimento, il giudice fissa l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati.

L’incidente probatorio viene assunto in un’udienza che si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del PM e del difensore dell’indagato. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa. Le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta tramite esame incrociato.

Una volta che le prove siano state assunte sono utilizzabili in dibattimento ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione (art. 403 c.p.p.).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.