La liberazione anticipata: art. 54 ord. penit.

La liberazione anticipata, benché sia collocata sistematicamente nel Capo VI (intitolato “Misure alternative alla detenzione), art. 54 ord. penit.mal si presta a essere definita come una misura di tale tipologia. La liberazione anticipata, infatti, consiste in una riduzione della pena che realizza il risultato di anticipare il termine finale del periodo di detenzione.

Dispone l’art. 54 cit.: “Al condannato a pena detentiva che abbia dato prove di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata“.

Il presupposto sostanziale per la concessione della liberazione anticipata è il riconoscimento della partecipazione del soggetto all’opera di rieducazione. L’istituto ha pertanto la funzione  di gratificare il positivo comportamento dell’interessato, al fine di un più efficace reinserimento nella società che si realizza attraverso la riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione e l’anticipazione del ripristino dello stato di libertà per il condannato.

La liberazione anticipata rappresenta, con ogni evidenza, un efficace strumento di rieducazione e di reinserimento sociale per i condannati, mirando essenzialmente ad incoraggiare i detenuti alla partecipazione all’opera di rieducazione, grazie agli effetti premiali propri dell’istituto.

La liberazione anticipata è applicabile sia alla pena detentiva della reclusione che a quella dell’arresto (o detenzione domiciliare). Per quanto riguarda, invece, i condannati all’ergastolo, essi non godono dello sconto di pena, in quanto incompatibile con la perpetuità della stessa. Tuttavia, i condannati all’ergastolo (al pari degli altri detenuti) godono della cosiddetta “presunzione di espiazione della pena“, effetto della liberazione anticipata: e cioè, al fine del computo della misura di pena che occorre aver espiato per essere ammessi a taluni benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale), la parte di pena detratta (e per l’ergastolano “virtualmente” detratta) per la concessione della liberazione anticipata si considera come scontata.

Essa viene concessa su richiesta dell’interessato (o del suo difensore), con istanza scritta  redatta in carta semplice.  Gli istituti di pena dispongono generalmente di moduli appositi.

La concessione avviene con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del luogo in cui l’istante è detenuto, dopo aver assunto per il semestre completamente scontato le relazioni dell’amministrazione penitenziaria e dei servizi sociali, nonché il parere del Pubblico Ministero competente per territorio. Avverso l’ordinanza, il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.