La liberazione anticipata speciale e i condannati di cui all’art. 4 bis ord. penit.

L’art. 4 del D. L. 23.12.2013 n° 146 ( legge di conversione del 21.02.2014, n° 10) recita :
1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e’ pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano gia’ usufruito della liberazione anticipata, e’ riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell’1º gennaio 2010.
4. (( (soppresso). )) . 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, (( ne’ ai condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. ))

Il decreto legge in commento trova origine nella necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di fronteggiare il fenomeno ormai patologico del sovraffollamento delle carceri italiane, nel rispetto del contrapposto diritto alla sicurezza della collettività.
È stato così introdotto un pacchetto di misure volte a ridurre, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere.
Tra queste misure figura il sopra riportato art. 4, rubr. Liberazione Anticipata Speciale.
Per effetto di tale disposizione, il condannato può usufruire, per il periodo che va dal 24 dicembre 2013 al 24 dicembre 2015, di una detrazione di pena maggiore rispetto a quella prevista dalla liberazione anticipata ordinaria, di cui all’art. 54 o.p. (ossia 75 giorni di detrazione ogni semestre di pena scontata, anziché 45), rimanendo però invariato il presupposto soggettivo, rappresentato dalla “prova di partecipazione all’opera di rieducazione“. La misura ha efficacia retroattiva, nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ai condannati che abbiano già usufruito della liberazione anticipata ordinaria (e quindi dei 45 giorni di ‘sconto’ per ogni semestre di pena espiata) è riconosciuto uno sconto ulteriore, di 30 giorni per semestre, “sempre che – così dispone il co. 2 dell’art. 4 d.l. 146/2013 – nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione“. Da quel che si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto legge, il carattere retroattivo del beneficio si spiega con la volontà di attribuire alla liberazione anticipata speciale la valenza di un rimedio anche di tipo compensativo alle violazioni dei diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario.
Il profilo che interessa in questa sede è quello dell’esclusione dall’ambito operativo della misura dei condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis o.p.
Invero, il decreto legge, nella sua versione originaria, contemplava, al co. 4, che anche questi condannati potessero accedere alla nuova misura, sul presupposto dell’accertamento di un loro “concreto recupero sociale“: in sede di conversione in legge del decreto, però, tale comma è stato soppresso e tale categoria di condannati è stata conseguentemente estromessa dal novero dei destinatari della liberazione anticipata speciale.
Come noto, l’art. 4 bis l. ord. penit. è una disposizione che detta una disciplina differenziata, e di rigore, per una categoria di condannati individuata sulla base del solo titolo di reato, prevedendo una drastica riduzione delle possibilità di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, con l’unica eccezione della liberazione anticipata.
A prescindere quindi dai dubbi di legittimità costituzionale della disciplina – l’esclusione dei condannati per reati di cui all’art. 4 bis pone un problema interpretativo relativo alla sorte di coloro che sono destinatari di ‘cumuli’ di pene (derivanti dalla continuazione ex art. 81 c.p. o dall’unificazione di pene concorrenti), comprensivi anche di pene inflitte per taluni dei delitti di cui all’art. 4 bis o.p. Si discute, cioè, se tali condannati, una volta espiata la parte di pena relativa al reato ostativo, possano essere ammessi a beneficiare della liberazione anticipata speciale: soluzione questa che presuppone lo ‘scioglimento del cumulo’, con successiva attribuzione dei periodi di carcerazione già espiati ai vari titoli detentivi.
In proposito va certamente adottata una soluzione ermeneutica che coniughi la lettura testuale del dato normativo con una ricostruzione logico-sistematica della disciplina che sia conforme ai principi costantemente espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato che la disciplina contenuta nell’art. 4 bis l. ord. penit. non ha la ratio di cucire addosso al detenuto uno status assoluto di pericolosità, precisando che detta norma va interpretata – in conformità all’art. 3 Cost. -nel senso che possono essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per reati gravi , quando gli stessi abbiano già espiato per intero la pena per detta tipologia di reati e stiano espiando pene per reati meno gravi, non ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione o , comunque, di benefici premiali (C.cost. sent. 27 luglio 1994, n. 361).
Questi principi sono stati recepiti anche dai Giudici della legittimità che, nell’ambito di una articolata disamina sulla natura giuridica e la ratio del reato continuato, ha argomentato che la disciplina del cumulo giuridico delle pene ha l’effetto di mitigare l’effetto del cumulo materiale. Il trattamento di maggior favore è proprio alla base della disciplina del reato continuato e del conseguente cumulo giuridico delle pene.
Nella medesima prospettiva, sempre ispirata al trattamento di maggior favore del reo, ha parimenti stabilito che il cumulo non si scioglie ed opera la fictio iuris unificante ogniqualvolta la considerazione unitaria sia più favorevole al reo.
Pertanto, alla luce di queste argomentazioni, è possibile affermare che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo – nel corso dell’esecuzione – lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio.
La diversa tesi della inscindibilità del cumulo comporterebbe, infatti, una inaccettabile diversità di trattamento , a seconda della eventualità – del tutto casuale – di un rapporto esecutivo unico ovvero di distinte esecuzioni scaturenti da singole condanne, non unificate nel cumulo. Una conclusione del genere si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.