La notizia di reato. Denuncia, referto e informativa al PM

La notizia di reato ha la funzione di permettere alla Polizia giudiziaria ed al Pubblico Ministero di venire a conoscenza di un illecito penale.

La Polizia giudiziaria che apprende una notizia di reato, ha l’obbligo di informarne il Pubblico Ministero (art. 347 c.p.p., v. infra); a sua volta, il Pubblico Ministero ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.

Il codice del rito regola espressamente due notizie di reato: la denuncia e il referto.

La denuncia

La denuncia può essere presenta da chiunque abbia avuto notizia di un reato, per iscritto o oralmente, alla Polizia giudiziaria o direttamente al Pubblico Ministero.

Essa è di regola facoltativa. Sono, tuttavia, previste delle eccezioni.

Il privato ha l’obbligo di presentare denuncia:

  • quando sia cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo;
  • quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto;
  • quando abbia notizia di materiale esplodente situato nel luogo da lui abitato;
  • quando abbia subito un furto di armi o esplosivi;
  • quando abbia, infine, avuto notizia di un delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di presentare denuncia dei reati – procedibili d’ufficio – dei quali vengano a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni, sia a causa della funzione o del servizio.

Gli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, inoltre, hanno l’obbligo di denuncia per tutti i reati procedibili d’ufficio dei quali siano venuti comunque a conoscenza.

Apposita disciplina è prevista per il difensore ed i suoi ausiliari. Questi non hanno obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte (art. 334-bis c.p.p.).

Il referto

Trattasi della denuncia cui è tenuto colui che, nell’esercizio di una professione sanitaria, abbia prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (art. 365 c.p.p.).

Il referto va presentato al Pubblico Ministero o alla Polizia giudiziaria entro 48 ore o immediatamente, ove vi sia pericolo nel ritardo.

Non sussiste obbligo di referto, allorché esso esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365 c.p.p.). La ratio di tale previsione è evidente. Il Legislatore ha inteso attuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla repressione dei reati e il diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Cost.

Invero, si ritiene che tale disciplina si applichi soltanto al medico privato. Al medico – dipendente pubblico, si applica l’art. 362 e non l’art. 365, in virtù del fatto che egli è incaricato di un pubblico servizio (qualifica assorbente quella del medico). Pertanto, egli è obbligato a presentare referto, ogni volta che abbia conoscenza di un reato procedibile di ufficio.

L’informativa al Pubblico Ministero

Ai sensi dell’art. 347 c.p.p., la Polizia giudiziaria che riceve una notizia di reato deve prontamente informarne il Pubblico Ministero.

L’informativa deve precisare oltre agli elementi essenziali del fatto, gli altri elementi di prova e le attività eventualmente già compiute.

Non è previsto un unico termine entro cui tale informativa debba essere inoltrata. Il codice, in via generale, afferma che la trasmissione debba venire senza ritardo e per iscritto. Sono, tuttavia, previste delle eccezioni.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l’informativa deve essere trasmessa immediatamente, anche in forma orale, quando sussistono ragioni di urgenza o quando si tratta di determinati delitti gravi o di criminalità organizzata. Il termine è poi di 48 ore nel caso in cui la Polizia giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore dell’indagato (comma 2 bis).

Anche l’arresto in flagranza impone alla Polizia giudiziaria di trasmettere l’informativa al Pubblico Ministero immediatamente.

Fonti:

  • Manuale breve di diritto processuale penale, Paolo Tonini, Giuffrè, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.