La perizia, o prova per esperti, nel processo penale

La perizia è quel mezzo di prova che viene disposto dal Giudice, quando occorre compiere una valutazione, per la quale sono necessarie specifiche competenze tecniche, artistiche o scientifiche (art. 220, comma 1, c.p.p.).

La nozione di “specifiche competenze” è elastica, oltre che variabile; basti pensare a quelle leggi scientifiche, semplici e diffuse, che finiscono col diventare patrimonio culturale dell’uomo comune.

Sommariamente, può affermarsi che mentre la testimonianza espone un fatto, la perizia ne fornisce una valutazione. Invero, spesso anche la perizia assume la natura di prova rappresentativa, quando il perito – in particolare – dà conto dell’attività eseguita o di quanto ha percepito personalmente nell’esecuzione dell’incarico.

Dal punto di vista procedurale, la perizia è un mezzo di prova garantito, richiedendo l’instaurazione del contradditorio sin dal conferimento dell’incarico. Il Giudice formula i quesiti da sottoporre al perito, solo dopo aver sentito il perito, i consulenti tecnici di parte, il Pubblico Ministero e i difensori presenti (art. 226, comma 2 c.p.p.).

La perizia, disposta dal Giudice, può essere ammessa sia a richiesta di parte, che d’ufficio nel dibattimento. Essa può inoltre essere disposta – dal G.i.p. – anche durante la fase delle indagini preliminari, in incidente probatorio ex art. 392 c.p.p., su richiesta del Pubblico Ministero o dell’indagato.

La scelta del perito è vincolata, dovendosi scegliere una persona iscritta in appositi albi esistenti presso il singolo Tribunale; eccezionalmente, la scelta può avvenire anche al di fuori di tali albi, ma tra persone che siano fornite di una particolare competenza tecnica, sulla quale il Giudice dovrà darne motivazione.

L’art. 222 c.p.p. prevede le situazioni di incapacità e incompatibilità del perito (es.: non può essere nominato perito chi conosce già i fatti oggetto di prova prima di assumere l’incarico, perché citato come testimone), al fine di garantirne la terzietà e imparzialità rispetto ai fatti di processo.

A meno che non ricorra uno dei motivi di astensione indicati al successivo art. 223, il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio.

Il conferimento dell’incarico avviene in udienza. Il Perito si impegna a svolgere il proprio incarico secondo verità. Vengono sentiti il perito, le parti ed i loro difensori, dopodiché il Giudice formula i quesiti. Da tale momento, i consulenti di parte hanno diritto ad assistere allo svolgimento delle operazioni peritali, formulare osservazioni e riserve, nonché proporre specifiche indagini (v. artt. 226, commi 1 e 2, 230 c.p.p.).

Sono vietate le perizie volte ad accertare il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le sua qualità psichiche, indipendenti da causa patologiche, al pari di perizie volte a stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere. Ciò, al chiaro fine di tutelare la presunzione di innocenza dell’imputato, che potrebbe essere condizionata da accertamenti criminologici sulla personalità dello stesso. Diversamente, tali accertamenti sono consentiti durante la fase dell’esecuzione della pena, avendo – in tale fase – la funzione di valutare l’applicazione di una pena alternativa alla reclusione.

Il perito gode, nello svolgimento della sua attività, di poteri di direzione ed impulso, sotto – tuttavia – il costante controllo del Giudice. Egli può prendere visione degli atti acquisibili al dibattimento, assistere all’assunzione di altre prove e chiedere informazioni direttamente all’imputato, all’offeso o ad altre persone informate.

Il Giudice può adottare tutti gli atti che si rendono necessari per lo svolgimento delle operazioni peritali (es. : ordinare la consegna di documentazione o scritture).

L’attività del perito termina con la relazione peritale, che dovrebbe svolgersi, di regola, oralmente in udienza, e che può essere redatta per iscritto su autorizzazione del Giudice. Per prassi, il perito ottiene sempre detta autorizzazione; quasi mai la relazione viene formulata oralmente. Tuttavia, il perito può essere sottoposto ad esame su richiesta delle parti.

Il Giudice, peritus peritorum, non è vincolato ai risultati della perizia, potendo disattenderli dandone congrua motivazione.

Fonti:

  • Manuale breve diritto processuale penale, Paolo Tonini, Giuffrè, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.