La perquisizione personale e locale

La perquisizione rientra tra i mezzi di ricerca della prova ed è disciplinata agli artt. 247 e seguenti del codice di rito.

L’art. 247 c.p.p. prevede che la perquisizione possa essere disposta dall’Autorità giudiziaria quando ricorre il fondato motivo che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato (perquisizione personale, v. art. 249 c.p.p.); ovvero quando ricorre il fondato motivo che tali cose si trovino in un luogo determinato, ovvero quando in tale luogo determinato sia possibile eseguire l’arresto dell’imputato o dell’evaso (perquisizione localeex art. 250 c.p.p.).

La perquisizione è disposta con decreto motivato (dal PM in fase di indagini, dal Giudice che procede dopo l’esercizio dell’azione penale). L’Autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata e la cosa è presentata su richiesta o spontaneamente dal detentore, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini (v. art. 248 c.p.p.).

In caso di perquisizione personale, occorre la previa consegna di una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Le perquisizioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e le ipotesi in cui le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

In caso di perquisizione locale invece, una copia del decreto deve essere consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile.

L’Autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto (art. 250 comma 3 c.p.p.).

Nel rispetto del principio costituzionale della privata dimora (art. 14), la perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20. Tali limiti temporali possono essere disattesi nei casi urgenti e con un provvedimento di esecuzione contenuto anche in un atto separato dal decreto che dispone la perquisizione.

Le cose rinvenute nel corso della perquisizione, se costituiscono corpo del reato o sono pertinenti ad esso, sono sottoposte a sequestro. Parimenti, se si trova la persona ricercata, si dà esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto o di fermo.

Nel corso delle indagini preliminari la perquisizione è ordinata dal PM. La perquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria può avvenire soltanto in caso di flagranza di reato o di evasione. In tal caso, la polizia giudiziaria deve comunque trasmettere il verbale delle operazioni senza ritardo al PM, affinché la pubblica accusa possa convalidare la perquisizione nelle 48 ore successive, se ne ricorrono i presupposti.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.