La prescrizione del reato (aggiornato alla riforma Orlando)

La prescrizione del reato fa cessare la pretesa punitiva dello Stato per il decorso del tempo prescritto dalla legge, senza che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. Essa, pertanto, costituisce una causa di estinzione del reato (e della pena).

D’altra parte,  più il fatto criminoso si allontana nel tempo, minore è l’efficacia rieducativa che la sanzione dovrebbe produrre sul reo. Inoltre, la prescrizione risponde ad assicurare il diritto dell’imputato a un giusto processo in tempi ragionevoli.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere – dispone l’art. 157 comma 2 c.p. – si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, tranne nel caso in cui vengano riconosciute circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Il tempo necessario a prescrivere non può, comunque, essere inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione, siano essi punibili con pena detentiva o pena pecuniaria (la legge cioè detta una soglia minima del tempo necessario a far intervenire la prescrizione).

In particolare, quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva; quando, invece, legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, il reato si prescrive in 3 anni.

Ove si proceda per i per i reati di cui agli articoli 375 comma 3 (Frode in processo penale e depistaggio), 449 (Delitti colposi di danno), 589 comma 2 e 3 (Omicidio colposo), 589 bis (Omicidio stradale), 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi), per i delitti di cui al titolo VI-bis (Delitti contro l’ambiente), per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II (Delitti contro la libertà individuale) e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies (salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater), nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., ai fini della prescrizione il termine (corrispondente al massimo edittale prescritto dalla legge) è raddoppiato.

I reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, sono invece imprescrittibili.

La prescrizione è comunque sempre rinunciabile da parte dell’imputato, dato che quest’ultimo potrebbe avere interesse ad ottenere una sentenza assolutoria sei suoi confronti.

Il dies a quo del decorso della prescrizione del reato

Il termine della prescrizione del reato decorre (art. 158 c.p.):

  • per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
  • per il delitto tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole diretta in maniera non equivoca a commettere il delitto;
  •  per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza;
  •  per il reato condizionato (cfr. art. 44 sulle condizioni obiettive di punibilità), dal giorno in cui la condizione obiettiva di punibilità si è verificata;
  •  per i reati procedibili a querela, istanza o richiesta, dal giorno in cui è stato commesso il reato, non rilevando il giorno della presentazione della condizione di procedibilità.

In caso di più reati avvinti dal vincolo della continuazione, si noti invece che la prescrizione si calcola singolarmente per ogni reato e il termine decorre, pertanto, dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita.

All’art. 158 c.p. è inoltre stato aggiunto, ad opera della c.d. riforma Orlando, un nuovo 3° comma che prevede oggi che, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p., commessi in danno di un minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

Il tempo necessario alla prescrizione del reato può essere allungato da due cause: la sospensione e l’interruzione. Mentre la sospensione congela il decorso della prescrizione, il cui termine rimane bloccato fino a che la causa sospensiva non viene meno, per poi riprendere il suo decorso normalmente; l’interruzione della prescrizione azzera il tempo decorso fino al momento della sua verificazione, per poi riprendere nuovamente a decorrere ex novo.

Casi di sospensione della prescrizione del reato

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 304 c.p.p.

L’art. 159 c.p. detta poi una serie di casi tassativi in cui si verifica la sospensione della prescrizione, e cioè nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore;

3 bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420 quater c.p.p. (sospensione per assenza dell’imputato);

3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

A seguito della recente riforma Orlando, tra l’altro, il corso della prescrizione rimane altresì sospeso:

  • dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
  • dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Secondo autorevole opinione, le ipotesi di cui all’art. 159 comma 2 c.p. non sarebbero qualificabili come ipotesi di sospensione bensì come cause di interruzione. Ciò in quanto alla luce di un’interpretazione sistematica della disposizione testé citata con l’art. 160 comma 1 c.p. (in tema di “interruzione del corso della prescrizione”), laddove sia pronunziata una “sentenza di condanna” o un “decreto di condanna” tra i due gradi di giudizio non può parlarsi di sospensione bensì di interruzione della durata “non superiore ad un anno e sei mesi” (come appunto previsto nelle ipotesi del nuovo art. 159 comma 2 c.p.).

Al di là di tale precisazione giuridica, ciò che appare immediatamente evidente è che l’allungamento dei termini processuali per effetto della riforma Orlando rischia di confliggere col principio della ragionevole durata del processo.

Si consideri, ad esempio, il delitto di appropriazione indebita (ex art. 646 c.p.); essi non può prescriversi decorso un tempo inferiore a sei anni; inoltre, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento superiore ad un quarto (ex art. 161 comma 2 c.p.). Ne consegue che il termine “complessivo” di prescrizione della predetta fattispecie è di sette anni e mezzo. Ove si consideri che tra il primo ed il secondo grado di giudizio (nonché tra il secondo ed il terzo) devono intercorrere ulteriori tre anni (un anno e mezzo + un anno e mezzo), si perviene ad un termine prescrizionale di dieci anni e mezzo.

In ogni caso, sul piano del diritto intertemporale, l’art. 15 della novella in esame (l. 23 giugno 2017, n. 103) prevede che tutte le modifiche alla disciplina della prescrizione “si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.

Casi di interruzione della prescrizione del reato

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

In merito mentre la giurisprudenza dominante ritiene sufficiente la sola emissione degli atti in esame, la stessa Corte di Cassazione si è mostrata recentemente a favore della concezione che conferisce solo agli atti notificati al reo l’idoneità ad interrompere la prescrizione. L’effetto che viene quindi a crearsi è che il termine di prescrizione già decorso viene meno o comincia a decorrere ex novo dal giorno dell’interruzione.

Sono  aliunde previste altre cause di interruzione, quali la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria e il decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace per i reati di sua competenza (art. n. 63 D.Lgs. 274/2000), nonché il verbale di contestazione o l’atto di accertamento delle violazione relative ai delitti in materia tributaria ex art. 17 D.Lgs. n. 74/2000.

Salvo i casi tassativamente previsti, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Ciò significa che se, ad esempio, per un delitto il tempo necessario a prescrivere va rilevato nella misura di 6 anni, dopo 7 anni e mezzo si avrà comunque l’estinzione del reato per il decorso della prescrizione, anche in presenza di più cause interruttive.
Sono previste varie eccezioni al termine massimo di cui sopra (cfr. art. 161 c.p.). Per i delitti contraddistinti dal metodo mafioso di cui all’art. 51 bis comma 3 bis c.p.p. e connotati da finalità terroristiche di cui al comma 3 quater dello stesso articolo non vi è un termine massimo. Per i recidivi aggravati (art. 99 comma 2) il tempo massimo necessario a prescrivere non può superare la metà di quello previsto, per i recidivi reiterati i due terzi, per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza il doppio.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.