I principi che regolano il dibattimento: la pubblicità delle udienze.

La pubblicità delle udienze è uno dei principi fondamentali del dibattimento. Si è soliti operare una distinzione tra pubblicità immediata, che si realizza quando soggetti estranei al processo assistono direttamente all’udienza in aula, e pubblicità mediata, attuata attraverso la possibilità di pubblicare atti del dibattimento tramite la stampa o altro mezzo di diffusione.

La pubblicità immediata subisce eccezioni quando il Giudice dispone procedersi a porte chiuse, in presenza delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge all’art. 472, commi 1 e 2, c.p.p.:

  • quando la pubblicità può nuocere al buon costume (in senso sessuale);
  • quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato (da tenere distinte da quelle coperte dal segreto di Stato, in quanto non conoscibili nemmeno dal Giudice);
  • quando l’assunzione di determinate prove può causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni, ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto d’imputazione (in questo caso occorre la richiesta dell’interessato di procedersi a porte chiuse).

Nei casi appena elencati, è altresì preclusa la pubblicazione dei relativi atti compiuti in udienza.

E’, invece, consentita la pubblicazione degli atti, quando il Giudice dispone di procedersi a porte chiuse, ricorrendo una delle ipotesi indicate ai commi 3 e 3 bis del medesimo art. 472:

  • quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene;
  • quando avvengono da parte del Pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento dell’udienza;
  • quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o imputati (salva la facoltà del Giudice in questo caso di consentire la presenza in aula dei giornalisti).

Si noti, ancora, che quando si procede per alcuni delitti di violenza sessuale, di prostituzione minorile o di tratta di persone, di regola il dibattimento si svolge a porte chiuse. Tuttavia, la persona offesa, se adulta, può chiedere che si proceda a porte chiuse soltanto per una parte del dibattimento, rendendo pubblica la residua trattazione del processo.

Le riprese televisive del dibattimento trovano la loro disciplina nell’art. 147 disp. att. Esse sono vietate allorchè si proceda a porte chiuse per motivi di segretezza o riservatezza. Fuori da tali ipotesi, è il Giudice che decide se autorizzarle o meno, cercando di bilanciare tra loro i diversi interessi in gioco, quali il diritto di cronaca giudiziaria, il diritto alla riservatezza e l’interesse alla retta amministrazione della giustizia.

Il codice prevede, altresì, come condizioni di ammissibilità, il consenso prestato dalle parti alla ripresa o alla trasmissione televisiva. Di regola, se una parte non consente, il Giudice non può autorizzarle. Tuttavia, ove sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento, il Giudice può comunque dare l’autorizzazione, nonostante il mancato consenso prestato da una delle parti.

Tuttavia, anche in caso di disposta autorizzazione, il Giudice deve limitare le riprese delle sole immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto presente, che con espressa manifestazione di volontà non hanno consentito alle riprese o quando è la legge stessa a farne divieto. Si pensi all’esame di persone minorenni,  siano essi testimoni, imputati o persone offese.

Fonti:

  • Manuale breve di diritto processuale penale, P. Tonini, Giuffrè, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.