La regolare costituzione delle parti: procedimento in assenza e sospensione per l’imputato irreperibile

All’inizio dell’udienza, il primo adempimento cui è chiamato il Giudice (nell’udienza preliminare, quanto in quella dibattimentale) è il controllo della regolare costituzione delle parti. Se le parti sono comparse, non si pongono particolari problemi: si darà atto a verbale della relativa presenza. Se, invece, il Giudice accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare una nuova udienza e ordinare la rinnovazione del relativo avviso o notificazione.

Se non è presente il difensore dell’imputato, il Giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile. Se, tuttavia, tale assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (prontamente comunicato), il Giudice dispone il rinvio ad altra udienza, con ulteriore notificazione per l’imputato.

Mancata comparizione in udienza dell’imputato

Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ove l’imputato non sia comparso, deve valutare la causa della mancata comparizione. Se ricorre un legittimo impedimento con assoluta impossibilità a comparire, occorrerà anche in questo caso il rinvio a una nuova udienza. Diversamente, dovrà valutarsi se disporre la prosecuzione del processo in assenza dell’imputato.

Se l’imputato ha espressamente rinunciato ad assistere all’udienza, si procede in sua assenza. In mancanza, occorre valutare che l’assenza dell’imputato sia comunque consapevole. A tal fine, il codice elenca all’art. 420 bis c.p.p. alcuni fatti sintomatici tipici, dai quali il Giudice può ricavare che l’imputato è certamente a conoscenza del procedimento e che quindi la sua assenza sia volontaria. La norma, a chiusura, stabilisce che il Giudice può comunque accertare, in base ad altri fatti non tipici, che l’imputato sia a conoscenza del processo (es. dichiarazioni pubbliche o per iscritto dell’imputato).

Quanto ai fatti sintomatici tipici, elencati dal codice, annoveriamo:

  1. l’imputato ha eletto o dichiarato domicilio;
  2. l’imputato è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
  3. l’imputato ha nominato un difensore di fiducia;
  4. l’imputato ha ricevuto personalmente la notifica dell’avviso dell’udienza.

In tali ipotesi, il Giudice pronuncerà ordinanza che dispone di procedere in assenza dell’imputato, che verrà rappresentato dal difensore. Rispetto al passato dunque, allorché vigeva l’istituto della contumacia, il sistema processuale non si basa più sulla sola correttezza formale della notifica, ma sull’accertamento dell’esistenza di fatti sintomatici, tipici ed atipici, dai quali emerga con certezza che l’imputato, al di là di tale correttezza formale, abbia avuto effettiva conoscenza del processo.

Quando nei confronti dell’imputato non comparso, non è possibile far valere le presunzioni di cui sopra, o comunque non risulti con certezza che l’imputato è a conoscenza del procedimento, l’ordinamento fa un’ulteriore tentativo di assicurare la conoscenza della vocatio in iudicium, disponendo per tale ipotesi che il Giudice rinvii l’udienza e la notificazione sia effettuata personalmente all’imputato da parte della Polizia giudiziaria.

La sospensione del processo per l’imputato irreperibile

Se la notifica personale ha successo e comunque l’imputato non compare, il Giudice dispone procedersi in sua assenza. Qualora, invece, la notifica risulti impossibile da effettuare personalmente, il Giudice dispone la sospensione del processo con ordinanza, la quale verrà trasmessa al CED del Ministero della giustizia, di modo che ove la polizia dovesse per strada identificare l’imputato, lo condurrà immediatamente nei propri uffici per notificargli la citazione all’udienza.

Una volta disposta la sospensione, è inibita ogni ulteriore attività processuale, salva l’assunzione di prove non rinviabili. Viene, inoltre, disposta l’eventuale separazione di processi riuniti e la decorrenza del termine di prescrizione rimane sospeso. La parte civile, invece, è abilitata a proseguire la propria azione nella propria sede naturale. Si noti che la sospensione del processo non può essere disposta, se può essere pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

L’ordinanza di sospensione può essere revocata, anche nella stessa udienza ove prima della decisione, ad esempio, l’imputato compaia. In questa particolare ipotesi, ove l’imputato fornisca prova della mancata conoscenza incolpevole dell’udienza, o dimostri che era nell’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, il Giudice rinvia l’udienza e l’imputato può chiedere l’acquisizione di atti e documenti, oltre che rendere dichiarazioni spontanee e l’accesso al rito abbreviato o al patteggiamento. Allo stesso modo può revocarsi l’ordinanza di procedersi in assenza, quando il Giudice accerta che esistevano le condizioni per dichiarare la sospensione del processo contro l’irreperibile.

Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione o anche prima ove se ne ravvisi l’esigenza, il Giudice può disporre nuove ricerche per la notifica all’imputato. Se le ricerche hanno esito positivo, ovvero se, nel frattempo, intervenga la nomina di un difensore di fiducia o in ogni altro caso in cui vi sia prova certa sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato o, ancora, deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., l’ordinanza di sospensione viene revocata e il Giudice fissa la data della nuova udienza, disponendone le relative notifiche ed avvisi.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.