La riapertura delle indagini preliminari

Una volta che sia stata disposta l’archiviazione di un procedimento, il Pubblico Ministero può compiere nuove indagini soltanto dopo esserne stato autorizzato dal G.i.p. con decreto (cfr. art. 414, comma 1, c.p.p.). A tal fine, il Pubblico Ministero deve formulare apposita richiesta, evidenziando l’esigenza di nuove investigazioni. Ove ottenga l’autorizzazione, il Pubblico Ministero procede poi a una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con conseguente decorrenza di un nuovo termine per le indagini.

Si dice che l’autorizzazione alla riapertura delle indagini sia un atto dovuto dal G.i.p., anche nel caso in cui il Pubblico Ministero si sia limitato a prospettare al Giudice semplicemente un nuovo piano di indagine, scaturito da una rivalutazione degli elementi già acquisiti al procedimento (v. Cass. sez.  II, 5 febbraio 1991, n. 848; contra: Cass. sez.  I, 2 maggio 1996, n. 2948).

In ogni caso, il decreto d’archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell’autorità giudiziaria che ha provveduto all’archiviazione. Ciò trova conferma nello stesso dato letterale dell’art. 414, comma 2, c.p.p., laddove dispone che quando è autorizzata la riapertura delle indagini il Pubblico Ministero procede a una nuova iscrizione a norma dell’art. 335. Orbene, l’aggettivazione nuova postula non solo la successione cronologica delle iscrizioni sullo stesso registro, ma anche l’identità dell’ufficio del Pubblico Ministero procedente che abbia iscritto sia la prima, che la nuova notizia di reato (v. Cass. sez.  VI, 12 luglio 1996, n. 8511).

Il decreto di riapertura delle indagini non è, invece, necessario, per il caso in cui l’archiviazione era stata disposta per mancanza di querela, ove successivamente questa sia presentata o nel caso non sia più necessaria, perché – ad es. – intervenga una modifica legislativa che muti la procedibilità nel senso della procedibilità ex officio.

Per il caso invece dell’archiviazione disposta per essere rimasti ignoti gli autori del reato, era sorto un contrasto giurisprudenziale tra quanti sostenevano la necessità di ottenere comunque un’autorizzazione alla riapertura delle indagini, e quanti invece affermavano che non fosse necessaria nella ipotesi in cui gli autori, in precedenza ignoti, erano stati poi identificati dal Pubblico Ministero. Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno affermato non essere necessaria l’autorizzazione del G.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti ha la sola funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di nuove indagini, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (SU, 28 marzo 2006, n. 13040).

Quanto all’impugnabilità del provvedimento, mentre per l’ordinanza di archiviazione gli artt. 409 comma 6 e 127 comma 5 c.p.p. prevedono un’ipotesi di ricorso, egual rimedio non è previsto per il diniego della riapertura delle indagini. Pertanto, esse deve ritenersi inoppugnabile, stante il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione.

Venendo adesso alle conseguenze in caso di riapertura delle indagini senza autorizzazione, gli atti compiuti successivamente all’archiviazione sono da considerare inutilizzabili. Allo stesso modo, stante l’efficacia preclusiva del decreto d’archiviazione, si ritiene non consentito al Pubblico Ministero di richiedere e al G.i.p. di accogliere l’applicazione di una misura cautelare o altro provvedimento che comunque implichi la sussistenza attuale di un procedimento investigativo. Si noti, tuttavia, che la sanzione dell’inutilizzabilità è limitata a quegli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l’archiviazione, non anche quelli acquisiti in un autonomo procedimento riferito a fatti diversi (v. Cass. sez.  VI, 12 dicembre 2003, n. 36784).

Al Pubblico Ministero non soltanto è precluso svolgere indagini, ma anche l’esercizio dell’azione penale in relazione allo stesso fatto, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del Pubblico Ministero (SU, 24 giugno 2010, n. 33885).

Infine, merita qui rilevarsi che nelle ipotesi in cui si proceda per un reato c.d. permanente, l’efficacia preclusiva del decreto di archiviazione colpisce solo le indagini compiute nel segmento temporale della condotta già presa in considerazione, e non anche in relazione a fatti diversi e successivi.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.