Ai fini della valutazione discrezionale del giudice circa la possibilità di conversione della pena detentiva breve nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 133 c.p. bisogna tener conto di determinati criteri, «tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche». E’ quanto, recentemente, ha ribadito la Cassazione con sent. n. 26230/2018.
«La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, n. 689 del 1981 si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllate, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione; nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche».
Cassazione Penale sez. III, sentenza n. 26230 dell’ 11/04/2018 – dep. 8/06/2018.