La rogatoria internazionale

La rogatoria è l’istituto di diritto processuale mediante cui un’autorità giudiziaria richiede ad un’altra di compiere, nel territorio di competenza di quest’ultima, un atto processuale per le esigenze di un procedimento o di un processo penale pendente dinanzi alla prima.

La rogatoria si traduce, pertanto, in una forma di collaborazione giudiziaria tra diverse autorità giurisdizionali per il compimento di atti relativi ad un processo; generalmente, si tratterà del compimento di attività, quali notificazioni o comunicazioni, oppure dell’assunzione di mezzi probatori.

La rogatoria si distingue in rogatoria interna e rogatoria internazionale, a seconda che la richiesta investa un’autorità nazionale o estera. Tale distinzione non è, invero, condivisa unanimemente, atteso che sia il codice di procedura penale sia quello di procedura civile, laddove prevedono forme di collaborazione e assistenza giudiziaria fra magistrati italiani, non usano espressamente il termine “rogatoria” bensì altri concetti come “delega” o “richiesta” (art. 203 c.p.c.; art. 294 comma 5, 370 commi 3 e 4, 398 comma 5 c.p.p.). Per tale ragione, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che a tali espressioni linguistiche corrisponda un fenomeno giuridico nella sostanza differente, non riconducibile alla categoria delle rogatorie, che pertanto comprenderebbe propriamente la sola rogatoria internazionale.

La rogatoria internazionale, a sua volta, è divisa in rogatoria attiva e in rogatoria passiva.

La rogatoria attiva indica quella richiesta dall’autorità giudiziaria ad altra autorità estera. In questo caso, poiché la richiesta proviene da giudici italiani, è necessario il solo vaglio politico del Ministro della giustizia, abilitato a decretare di non dare corso alla rogatoria per motivi attinenti alla sicurezza o ad altri interessi nazionali. Se la richiesta è ritenuta inoltrabile dal Ministro, la rogatoria è trasmessa all’autorità estera mediante i canali diplomatici.

La rogatoria passiva indica, invece, la richiesta proveniente da un’autorità giudiziaria estera a quella italiana. In tal caso, ai fini del suo accoglimento, è previsto un doppio sindacato, politico (rimesso al Ministro della Giustizia che ha un potere di veto della rogatoria per ragioni politiche o di indole giuridica) e giudiziario (di spettanza della Corte d’Appello).

La materia trova la sua disciplina, oltre che a livello codicistico agli artt. 723 e seguenti del codice di rito, anche in un numerose convenzioni internazionali.

Oggetto della Rogatoria internazionale

Oltre le notificazioni e comunicazioni, oggetto di rogatoria può essere un’attività di acquisizione probatoria in senso ampio, sia nella fase processuale che in quella della indagini da parte della pubblica accusa.

La rogatoria può avere ad oggetto anche la citazione di testimoni e periti, residenti o dimoranti all’estero, ovvero la trasmissione di corpi di reato, di documenti, di fascicoli processuali, etc.

Fondamentale ai fini del buon esito della rogatoria, è ovviamente che l’autorità richiesta disponga dei poteri e degli strumenti per evadere la domanda d’assistenza e che gli atti richiesti siano giuridicamente possibili, ossia rientrino fra quelli per i quali l’autorità estera è competente secondo il suo ordinamento.

La richiesta di rogatoria internazionale

La richiesta di rogatoria attiva va inviata, per il conseguente inoltro, al Ministero della Giustizia Direzione Generale Affari Penali Ufficio II. A sua volta il Ministero della Giustizia provvederà a trasmetterla al Ministero di Giustizia della Stato interessato dalla richiesta.

Per i paesi aderenti all’Accordo di Schengen, è prevista la trasmissione diretta tra Autorità Giudiziarie e una mera informativa al Ministero della Giustizia.

La richiesta va redatta in lingua italiana; è tuttavia consigliabile allegare, per ragioni di celerità, una traduzione nella lingua del paese richiesto. In tal caso, della traduzione potrebbe essere conferito incarico ad apposito consulente tecnico.

Nella richiesta di assistenza va redatta, innanzitutto, una sintetica e chiara descrizione del fatto reato per cui si procede, con indicazione della persona nei cui confronti si procede.

Per il principio di “doppia incriminazione” è bene indicare anche la norma violata nello stato estero interessato dalla richiesta. Tale indicazione è invece doverosa, nel caso di atti particolarmente incisivi di acquisizione probatoria, quali perquisizioni, sequestri, acquisizione di documentazione bancaria.

Nella richiesta devono poi indicarsi in modo preciso le prove o la attività di indagine di cui si richiede il compimento ed evidenziarsi l’eventuale urgenza o meno nel compimento. Nei casi di testimonianza o interrogatori potrebbe inoltre essere utile redigere un elenco di domande da rivolgere.

In linea generale, in materia di rogatoria internazionale trova applicazione il principio della prevalenza della “lex loci” sulla “lex fori”, che comporta la applicazione delle norme processuali dello Stato in cui l’atto viene compiuto, purchè ciò non sia in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento italiano (es. violazione del diritto di difesa; cfr. Cass. sez. VI, sentenza n. 43534 del 24/04/2012, secondo cui “In materia di rogatoria internazionale, l’atto istruttorio assunto all’estero è inutilizzabile solo quando venga prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiesto di una normativa a tutela delle garanzie difensive, non anche quando si contesti la mera inosservanza delle regole dettate dal codice di rito dello Stato italiano richiedente”).

Le fonti internazionale consentono, tuttavia, sempre più la possibilità di integrare le discipline procedurali dello Stato richiesto con altre modalità tipiche della legge processuale dello Stato in cui l’atto è destinato ad inserirsi. Ad esempio, sempre in tema di diritto di difesa, è consentito alle autorità richiedenti di chiedere che le parti o i loro difensori siano ammessi ad assistere al compimenti degli atti istruttori.

Il sindacato del Ministero della Giustizia e della Corte d’Appello

In ipotesi di rogatoria attiva, il Ministro della Giustizia è titolare di un potere di “veto”. Egli può bloccare la trasmissione della rogatoria ove ritenuto atto idoneo a compromettere “la sicurezza o altri interessi essenziali della Repubblica”, mediante l’emissione di un apposito decreto, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art. 727 comma 2 c.p.p.). Il decreto è inserito negli atti del fascicolo processuale, con conseguente assunzione di responsabilità politica da parte del Ministro.

In caso contrario, il Ministro della Giustizia comunica all’autorità giudiziaria richiedente “la data di ricezione della richiesta e l’avvenuto invio della rogatoria” entro 5 giorni dall’invio stesso (articolo 727 comma 3).

Ai sensi dell’art. 724 comma 4 c.p.p., allorquando la rogatoria non venga inoltrata dal Ministro entro 30 giorni dalla ricezione, né entro pari termini sia stato emesso il decreto di “blocco”, l’autorità giudiziaria può provvedere all’invio diretto all’agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro stesso.

L’’autorità giudiziaria  può provvedere all’invio diretto anche nei casi di urgenza, ma solo dopo che copia della rogatoria sia stata trasmessa e ricevuta dal Ministro della Giustizia (art. 727 comma 5 c.p.p.), affinchè questi possa esercitare il proprio potere di veto.

In caso di rogatoria passiva invece, è previsto il doppio vaglio, politico e giudiziario. Il controllo politico spetta al Ministro della Giustizia, secondo i generali principi indicati nell’art. 723 c.p.p., ossia tutela della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato, quali il rispetto dell’ordine pubblico, le garanzie di reciprocità e di immunità, etc.

In caso di valutazione positiva, gli atti sono inoltrati all’Autorità Giudiziaria per il vaglio sull’ammissibilità giuridica della rogatoria e la sua esecuzione. Il Procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro, presenta le proprie richieste alla Corte d’Appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti ( art. 724 c.p.p.).

La Corte decide con ordinanza e nega, ai sensi dell’art. 724 comma 5 c.p.p., l’esecuzione della rogatoria:

a) se gli atti richiesti sono contrari alla legge o ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui si procede dall’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se sussistono elementi discriminatori legati alla razza, alla religione, al sesso alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche, che possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo.

L’esecuzione della rogatoria può altresì essere sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

Avverso l’ordinanza di esecuzione della rogatoria non e’ previsto alcun mezzo di gravame, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. L’incidente di esecuzione sarà esperibile, quindi, solo contro gli atti a contenuto processuale effettuati in esecuzione della rogatoria

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.