La semilibertà: art. 48 ord. penit.

Il regime di semilibertà è una misura alternativa della detenzione introdotta dalla legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n. 354) e profondamente riformata dalla legge Gozzini (l. n. 663/1986). È regolata dagli articoli 48 e ss. e consiste nella concessione al condannato della possibilità di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale.

Può essere ammesso alla semilibertà il detenuto che abbia espiato in carcere almeno:

  • metà della pena (anche meno di metà se la pena detentiva inflitta non supera i 3 anni);
  • due terzi della pena nel caso dei reati di particolare gravità elencati nell’art. 4 bis  comma  1 ord. penit. o nel caso in cui sia stata applicata la recidiva;
  • tre quarti della pena in caso di recidiva per reati di particolare gravità.
  • 20 anni di pena, nel caso degli ergastolani.

La semilibertà può essere applicata fin dall’inizio quando la condanna è inferiore a 6 mesi, ove il condannato non sia sottoposto all’affidamento in prova.

I detenuti e gli internati per particolari delitti indicati nell’art. 4 bis ord. penit. (ad esempio artt. 416-bis e 630 c.p. e art. 74 d.p.r. 309/1990) possono ottenere la semilibertà solo se collaborano con la giustizia. Inoltre, i detenuti e gli internati per altri particolari delitti ad esempio commessi per finalità di terrorismo o di eversione, possono essere ammessi alla semilibertà se non ci sono elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

La misura della semilibertà viene concessa dal Tribunale di sorveglianza. Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà sottoscrivere e rispettare, in riferimento alle attività alle quali si dovrà dedicare fuori dal carcere, come il lavoro, i rapporti con la famiglia e con il Centro di Servizio Sociale e altre attività utili al reinserimento.

Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di  sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.

Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa riferita ai detenuti e in particolare la liberazione anticipata ex art. 54 l. 354/1975. Possono anche essere concesse, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui (ex artt. 52 e 53 l. 354/1975), che vengono fruite in regime di libertà vigilata.

Se il soggetto ammesso alla semilibertà rimane assente per non più di 12 ore senza giustificato motivo è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile ex art. 385 c.p.  per evasione; la denuncia per l’evasione importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. Più in generale, il regime di semilibertà può essere revocato anche quando il soggetto non si appalesi più idoneo al trattamento.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.