La sentenza di non luogo a procedere. Mezzi di impugnazione e revoca

La sentenza di non luogo a procedere è pronunciata, al termine dell’udienza preliminare, per i seguenti motivi (art. 425 c.p.p.):

Il Giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere, anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio (funzione filtro dell’udienza preliminare). Trattasi di un giudizio prognostico avente ad oggetto l’elevata probabilità che tale giudizio trovi conferma anche a seguito del vaglio dibattimentale, tipicamente condotto in contraddittorio con le regole probatorie e di giudizio particolarmente garantiste.

Nel corso dell’udienza (non dunque de plano), il Giudice può inoltre emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., attesa la sua formulazione letterale che parla di ogni stato e grado del procedimento.

Può, inoltre, prospettarsi il caso che il G.u.p. ritenga generica o indeterminata l’imputazione, che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto formulare – secundum legem – in forma chiara e precisa. In tale ipotesi, il Giudice deve sollecitare il Pubblico Ministero a precisare l’imputazione ex art. 423 c.p.p. (modifica del fatto diverso). Ove il Pubblico Ministero non provveda, il Giudice ha il potere di restituire gli atti al Pubblico Ministero con ordinanza, invitandolo a riformulare l’imputazione. L’ordinanza di restituzione chiude l’udienza e comporta il regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Trattasi di un istituto di applicazione eccezionale, tant’è che ove, per ipotesi, il Giudice disponesse la restituzione, senza prima aver invitato il Pubblico Ministero alla modifica ai sensi dell’art. 423 c.p.p., l’ordinanza così emessa sarebbe da considerare atto abnorme, perché in frizione coi principi di ragionevole durata ed economia processuale.

L’unico mezzo d’impugnazione esperibile avverso la sentenza di non luogo a procedere è rappresentato dal ricorso per Cassazione, nei casi previsti dall’art. 428 c.p.p.

Quanto ai soggetti legittimati, possono proporre ricorso per cassazione:

  • il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale e il rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni all’udienza;
  • l’imputato, ma non quando sia stato dichiarato in sentenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso;
  • la persona offesa non costituita parte civile nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7 (omissione di notifica dell’avviso dell’udienza preliminare o mancato rispetto del termine di anticipo di almeno dieci giorni dall’udienza della notifica stessa);
  • la persona offesa costituita parte civile.

Si noti come la sentenza di non luogo a procedere non passa in giudicato, né diventa irrevocabile. Si tratta di una sentenza emessa allo stato degli atti: il Pubblico Ministero, finché non intervenga la prescrizione del reato, può chiedere al G.i.p. la revoca della sentenza, quando siano presenti nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio (v. art. 434 c.p.p.).

Il Giudice, se non ritiene inammissibile la richiesta del Pubblico Ministero, fissa un’udienza in camera di consiglio, dandone avviso alle parti. Al termine dell’udienza, il Giudice può:

  1. rigettare la richiesta o dichiararla inammissibile;
  2. revocare la sentenza di non luogo a procedere e fissare l’udienza preliminare (se il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio);
  3. revoca la sentenza di non luogo a procedere e disporre la riapertura delle indagini, stabilendo un termine per il compimento delle stesse non superiore a sei mesi.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.