La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini è un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1 e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali.
In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre; tuttavia, a partire dal 2015 il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, di originari 45 giorni compresi nel periodo 1° agosto – 15 settembre, è stato ridotto a 30 giorni dal Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014, che ha modificato l’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 e aggiunto l’art. 8 bis alla Legge n. 97 del 1979 riguardante le ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.

Per effetto della sospensione feriale, i termini per l’espletamento delle attività processuali vengono sospesi di diritto durante il periodo suddetto e ricominciano a decorrere dal 1° settembre.  Di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla sospensione mentre, ex art. 1 L. 742/1969, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

I procedimenti e le materie, che per la loro delicatezza e urgenza, non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali, sono indicati negli artt. 2 e ss. della medesima Legge 7 ottobre 1969, n.742. In particolare, nella materia penale, la sospensione feriale dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera:

  1. per i procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, se essi o i loro difensori hanno rinunziato alla sospensione dei termini;
  2. per i procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;
  3. per i procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni o se nel medesimo periodo scadono i termini della custodia cautelare;
  4. per i procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
  5. per gli altri casi di urgenza dichiarata dal giudice con ordinanza;
  6. ed infine, quando devono essere assunte prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.).

In generale tutti termini processuali, a parte i casi eccezionali previsti dalla legge, sono soggetti alla sospensione feriale. Tuttavia, possono comunque venire fuori dubbi interpretativi in merito a particolari procedimenti.

In molti casi è infatti dovuta intervenire la Cassazione per chiarire se si dovesse applicare o meno la sospensione feriale. Per esempio, ha confermato l’applicazione della sospensione feriale al ricorso ex Legge Pinto per l’equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo; e negato, invece, che i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione nel periodo feriale, anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.