I procedimenti e le materie, che per la loro delicatezza e urgenza, non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali, sono indicati negli artt. 2 e ss. della medesima Legge 7 ottobre 1969, n.742. In particolare, nella materia penale, la sospensione feriale dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera:
- per i procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, se essi o i loro difensori hanno rinunziato alla sospensione dei termini;
- per i procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;
- per i procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni o se nel medesimo periodo scadono i termini della custodia cautelare;
- per i procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
- per gli altri casi di urgenza dichiarata dal giudice con ordinanza;
- ed infine, quando devono essere assunte prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.).
In generale tutti termini processuali, a parte i casi eccezionali previsti dalla legge, sono soggetti alla sospensione feriale. Tuttavia, possono comunque venire fuori dubbi interpretativi in merito a particolari procedimenti.
In molti casi è infatti dovuta intervenire la Cassazione per chiarire se si dovesse applicare o meno la sospensione feriale. Per esempio, ha confermato l’applicazione della sospensione feriale al ricorso ex Legge Pinto per l’equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo; e negato, invece, che i termini per la redazione della sentenza siano soggetti alla sospensione nel periodo feriale, anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014.