La tutela penale degli animali. Modifiche introdotte nel codice penale ex L. 20 luglio 2004, n. 189

La crescente sensibilità collettiva nei confronti degli animali, in uno alla diffusione di allarme sociale per la crescita – purtroppo esponenziale – dei fenomeni di maltrattamento, hanno indotto il legislatore ad emanare la L. 20 luglio 2004, n. 189 (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”).

In particolare, l’art. 1, comma 1, della L. 189/2004 (rubr. “Modifiche al Codice Penale”) ha innestato nel nostro codice penale il Titolo IX bis, intitolato “Delitti contro il sentimento degli animali”.

Quanto alla nozione di animale, taciuta dalla legge, la dottrina prevalente individua l’oggetto materiale del reato negli animali senzienti, o comunque nei soli animali verso cui l’uomo provi un sentimento di pietà e di compassione; si è detto «una mosca, un grillo, o una cavalletta non sono nel sentire comune la stessa cosa di un cane, di un gatto, di un cavallo, di un leone».

Tuttavia, è plausibile pensare che la nozione di animale sia destinata ad assumere diverso contenuto a seconda della concezione che l’uomo ha di esso, potendo così estendersi la tutela penale anche a quelle specie che “occupano gradini più bassi della scala zoologica”.

Uccisione di animali – art. 544 bis c.p.

Il reato di “Uccisione di animali” apre il Titolo in oggetto, con l’art. 544 bis c.p.: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”.

Evidente come la formulazione letterale della sopra citata norma ricalchi l’art. 575 c.p. (rubr. “omicidio”), che punisce chiunque cagiona la morte di un uomo; tale fattispecie è, infatti, stata ribattezzata con il neologismo animalicidio.

Trattasi di un reato comune, di danno, a forma libera e di evento in quanto si perfeziona mediante la verificazione dell’evento dannoso, in cui il tentativo è senz’altro configurabile.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla vita dell’animale e dal sentimento che ogni persona umana nutre verso gli animali. Esso viene, tuttavia, leso soltanto qualora l’uccisione avvenga in modo crudele ossia senza alcuna necessità, ma semplicemente per il puro gusto di uccidere (cd. animus et voluntas necandi).

Deve ritenersi che la crudeltà e la mancanza di necessità operino in modo alternativo e non cumulativo. Può, quindi, affermarsi che il reato di cui in oggetto può ben sussistere anche laddove l’uccisione dell’animale avvenga per necessità, ma in modo crudele ed efferato.

L’elemento soggettivo richiesto, ai fini della configurabilità del reato de quo, è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e dalla volontà di cagionare la morte di un animale per pura crudeltà oppure senza alcuna necessità.

In assenza dell’elemento psicologico del dolo generico, la condotta del soggetto agente che ha provocato la morte dell’animale dovrà, pertanto, essere considerata penalmente irrilevante (es. investimento di un gatto che attraversa all’improvviso la carreggiata). È, tuttavia, riconosciuta l’ammissibilità del dolo eventuale, che potrebbe consentire la punibilità anche di comportamenti limite, qualora di oggettiva gravità.

Inoltre, si noti come l’art. 544 bis c.p. non è applicabile ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività  circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, e neppure alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente, di cui all’art. 19 ter R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (v. art.  3, comma 1, L. n. 189/2004). Invero, l’art. 19 ter deve ritenersi che rappresenti una vera e propria causa di giustificazione, scriminante una condotta che altrimenti sarebbe del tutto illecita.

Art. 544 ter – Maltrattamento di animali.

Il reato di “maltrattamento di animali“, disciplinato dall’art. 544 ter c.p., punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” .

La fattispecie de qua si occupa dello stesso delitto precedentemente disciplinato dall’art. 727 c.p. (oggi rubricato “abbandono di animali“), uscendo però dall’ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio delitto.

Il secondo comma dell’articolo in esame punisce, inoltre, per la prima volta, l’ipotesi del c.d. “reato di doping a danno di animali”, al particolare fine di reprimere le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino “a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi“.

Trattasi di una norma penale mista, contenendo diverse previsioni, consistenti alternativamente nel cagionare una lesione ad un animale o nel sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre al secondo comma sono previste la condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposizione dell’animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute.

La condotta integrante gli estremi del reato di maltrattamento di animali può essere sia attiva che omissiva, per cui non occorre necessariamente provocare una lesione fisica all’animale (ad es. attraverso percosse), ma è sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, etc.) attraverso condotte, per l’appunto, omissive e consapevoli delle inflizioni poste in essere.

Anche la Cassazione si è espressa nel senso di ritenere non necessaria la lesione fisica dell’animale per la configurabilità del reato di maltrattamento, essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità (cfr., ex multis, Cass. Pen., sez. III, n. 46291/2003).

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta per crudeltà, mentre è richiesto il dolo generico allorquando la condotta sia tenuta senza necessità.

Infine, il terzo comma dell’art. 544 ter introduce una speciale circostanza aggravante ad effetto speciale, la quale prevede che, nel caso di morte dell’animale, in seguito alle condotte di maltrattamento disciplinate dal primo comma, la pena nello stesso prevista sia aumentata della metà. Evidente come la morte dell’animale debba essere colposa e non dolosa: una conseguenza non voluta del maltrattamento da parte del soggetto agente; in caso contrario, si configurerebbe il reato di uccisione di animali ex art. 544 bis c.p.

Vale la pena segnalare, altresì, una rilevante pronuncia dei Giudici della Legittimità in materia di utilizzo di collari antiabbaio elettrici. Secondo la Suprema Corte, “il collare antiabbaio elettrico provoca inutili sofferenze ai cani, e dunque costituisce reato ed a tal fine è legittimo il sequestro in via preventiva di tali strumenti per evitare il protrarsi di tale inutile e dunque illegittima sofferenza”.

E non solo. Non è scriminabile la sofferenza dell’animale “quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento” (Cass. sez III ,13 aprile 2007, n. 15061).

Art. 544 quater c.p. – spettacoli e manifestazioni vietati.

L’art. 544 quater c.p. sanziona la promozione e l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni aventi ad oggetto gli animali, e che ad essi comportino “sevizie o strazio”.

Non è, invece, punita la condotta di chi assiste. Tali eventi possono consistere in ogni forma di manifestazione, spettacolo, dimostrazione posta in essere in presenza di un pubblico.

Per espressa previsione di sussidiarietà l’art 544 quater, questo reato troverà applicazione tutte le volte in cui non ci sia un reato più grave (come ad esempio quello del successivo art. 544 quinquies che punisce i combattimenti tra animali).

Il reato è aggravato da fini di lucro o nel caso di morte dell’animale.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo anche in questa ipotesi è necessario il dolo generico.

Art. 544 quinquies c.p. – combattimenti tra animali

Il reato di cui all’art. 544 quinquies c.p. è fra tutti i reati del presente Titolo quello che ha pene più severe, in quanto rappresenta il reato di maggiore allarme sociale ed è spesso legato ad organizzazioni criminali. Tale reato riguarda soprattutto la turpe pratica dei combattimenti fra cani.

La norma introduce ben tre diverse fattispecie delittuose, ovvero:

  • il reato di promozione, organizzazione e direzione di combattimenti tra animali;
  • il reato di destinazione di animali a combattimenti clandestini;
  • ed il reato di organizzazione di scommesse sui combattimenti di animali.

Si ritiene che per combattimenti devono intendersi tutte quelle forme di “scontro cruento tra opposti animali, destinato a produrre un vincitore ed un perdente: quest’ultimo generalmente muore o riporta gravi ferite”. Con riferimento invece, alle competizioni non autorizzate (rectius: clandestine), esse vanno intese come “gara o incontro ove prevale l’aspetto agonistico”.

Evidente come ci si trovi innanzi ad un reato di pericolo concreto in quanto il rischio dell’incolumità del cane è un requisito tipizzato che spetterà al giudice rilevare nel caso concreto (sembrerebbe, senza gravi difficoltà).

Per quanto attiene all’elemento soggettivo, anche in questa fattispecie è necessario il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale.

Le attività ora descritte comportano un aumento di pena “da un terzo alla metà”, in base a tre circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero:

  • se “sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate”;
  • se “sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni”;
  • o, ancora, se “il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni”.

Con autonoma previsione incriminatrice la norma sanziona al comma terzo ulteriori comportamenti che possono essere inquadrati nella fattispecie presa in considerazione, in particolare:

  • coloro che, fuori dai casi di concorso nel reato, allevano o addestrano animali così da destinarli ai combattimenti;
  • coloro che rivestono la qualifica di proprietari o detentori degli animali impiegati nei combattimenti, ma solo nell’ipotesi in cui essi siano consenzienti;
  • coloro che, fuori dai casi di concorso nel reato, pongono in essere attività volte alla organizzazione, nel senso più ampio del termine, o alla effettuazione di scommesse inerenti i combattimenti e/o le competizioni aventi ad oggetto gli animali, anche nell’ipotesi in cui gli stessi non siano presenti sul luogo del reato.

 Art. 727 c.p. – abbandono di animali

Fuori dal Titolo IX bis del libro II del codice penale, era, ed è a tutt’oggi, inserito l’art. 727 c.p. nel libro III, capo II, sezione I, dedicata alle “contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”.

Tale previsione punisce con la pena detentiva dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”.

Prosegue, testualmente, la norma affermando che “alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

La prima condotta tipica è costituita, dunque, dall’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito l’abitudine alla cattività. Con tale locuzione, il Legislatore ha certamente inteso rendere applicabile la norma quando la condotta abbia avuto quale oggetto materiale sia animali propriamente detti d’affezione, sia animali che, sebbene selvatici o esotici, abbiano perso l’attitudine alla sopravvivenza propria degli animali liberi.

La seconda condotta, alternativa alla prima ma punibile con la stessa pena, prevede oltre che la detenzione in condizioni incompatibili, il requisito della grave sofferenza, come evento di danno da valutarsi in sede processuale.

Tale requisito comporta non pochi problemi di valutazione in quanto, sebbene non particolarmente difficile risulti accertare lo stato di sofferenza di un animale, più arduo appare stabilire quando tale sofferenza diventi grave, e tale dunque da far scattare l’illecito penale.

Il reato di abbandono, in quanto contravvenzione, è punito sia a titolo di dolo che di colpa, dovendo pertanto ritenersi punibili tutti quegli atti colposi d’incuria che danneggiano l’animale.

Art. 727 bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

L’articolo 727 bis c.p. , introdotto dal D.lgs. 121/2011, invece disciplina la tutela della flora e della fauna protetta.

La norma punisce infatti, con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a  4.000 euro, salvo che il fatto sia più grave, chiunque uccide, cattura o detiene  esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica  protetta.

Il Legislatore per queste condotte ha, tuttavia, previsto una clausola di salvaguardia, laddove la quantità di animali sia trascurabile e non incida in maniera determinante sulla conservazione della specie.

Alla stessa pena pecuniaria  risponde chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta; anche per tali condotte è stata prevista una clausola di salvaguardia nel caso in cui la quantità di vegetazione protetta sia non ingente e non comprometta lo stato di conservazione della specie.

 Art. 638  c.p. – uccisione di animale altrui

La L. 189/ 2004 ha, altresì, modificato l’art 638 c.p. ; tale norma tutela il bene economico animale in virtù di una ormai anacronistica visione patrimoniale dell’animale, che è reso inservibile dalla condotta dell’agente.

L’inserimento della clausola di sussidiarietà rispetto ai reati di cui agli artt. 544 e ss. c.p.  è  – appunto – servita a regolare i rapporti tra tale reato sussidiario e gli altri più gravi reati di cui al titolo IX bis.

Divieto di pellicce di cani e gatti

Il sistema di reati predisposti dalle neointrodotte norme codicistiche viene integrato da una previsione di tutela indiretta, dettata dall’art. 2 della L. n. 189 del 2004, con cui si vieta l’utilizzo di cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituito od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonchè la loro commercializzazione od introduzione nel territorio nazionale.

Essendo una fattispecie contravvenzionale, essa sarà punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Non è invece sanzionata la semplice detenzione di tali capi.

Alla condanna consegue la confisca e la successiva distruzione del materiale.

Art 544 sexies c.p. – misure di sicurezza e pene accessorie

L’art 544 sexies c.p. prevede che,  in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 544 ter e ss., è prevista la confisca obbligatoria degli animali, salvo che l’animale appartenga a terzo estraneo al reato, rendendo possibile anche il sequestro preventivo dell’animale ai sensi del 321 c.p.p., ed il sequestro preventivo in via d’urgenza da parte della polizia giudiziaria ex art. 321 comma 3 bis c.p.p..

È, altresì, prevista l’applicazione della pena accessoria della sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento di animali, qualora la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti sia pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività; in caso di recidiva, è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

Non è chiaro se in merito a tali pene ulteriori, la disposizione in commento si applichi anche all’art 544 bis c.p. , che è escluso invece dalle previsioni del primo comma. Il fatto che tale fattispecie penale sia esclusa dalle previsioni di sequestro del primo comma per ragioni eminentemente logiche, non essendo più possibile tutelare l’animale vivo mediante il sequestro, permette – in virtù di una interpretazione extrapenale della norma volta alla tutela dell’animale quale essere senziente –  di estendere gli strumenti di pena accessoria previsti dal secondo comma dell’art. 544 sexies anche al 544 bis c.p.

Inoltre, si rileva come la giurisprudenza abbia statuito che sebbene l’art 727 non contenga un’espressa ipotesi di confisca il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell’art 240 co. 2 n. 2 c.p. in relazione al divieto di detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura (v. Tribunale Bassano del Grappa 147/06 dell’08/05/06).

Fonti:

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.