L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche trova la sua disciplina all’art. 34 del d.lgs. 159/2011, che è stato integralmente sostituito dall’art. 10 della l. 161/2017 (riforma al Codice antimafia).

Le modifiche all’art. 34 e la contemporanea introduzione dell’istituto del controllo giudiziario all’art. 34 bis, rappresentano la risposta che si è intesa fornire al dibattito sorto in ordine alla necessità di anticipazione dell’intervento statale nei confronti delle imprese criminali o contaminate da fenomeni criminali. L’obiettivo perseguito dalle modifiche è stato, infatti, quello di delineare un intervento volto a recidere i collegamenti tra imprese infiltrate e criminalità organizzate, in vista di un loro rapido reinserimento nel normale e lecito circuito economico.

Se per le imprese colluse o di vera e propria origine criminale, il sequestro e la confisca appaiono gli unici strumenti idonei a recidere il legame con la criminalità, per le imprese contaminate è sufficiente prevedere forme di intervento dirette a “purificarle”, nella prospettiva di garantire la continuità aziendale e l’isolamento rispetto al contiguo contesto criminale.

Andando alle modifiche effettuate sull’art. 34, viene confermata innanzitutto la titolarità nella proposta di applicazione della misura da parte degli organi titolari del potere di proposta patrimoniale di cui all’art. 17 comma 1 d.lgs 159/2011.  La misura invero, a differenza del regime previsto in precedenza, potrà essere applicata pur in assenza di proposta, quando il tribunale non ritiene sussistenti i presupposti del richiesto sequestro o della confisca.

I presupposti di applicazione sono rappresentati dall’insussistenza di elementi per l’applicazione di una misura patrimoniale e dall’esistenza si sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio dell’attività economica sia direttamente o indirettamente sottoposto a condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 bis c.p., o che possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali sia stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) , b) e i-bis) , nonchè di cui agli artt. 603 bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 629 (estorsione), 644 (usura), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter  (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p.

Dunque, è evidente che ai fini dell’amministrazione giudiziaria non rileva tanto la natura, criminale o meno, dell’attività economica in questione, quanto piuttosto che oggettivamente essa sia coinvolta in un disegno criminoso mafioso. Non a caso il comma 1 dell’art. 34 espressamente richiede che non debbano ricorrere i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti titolari di tali attività.

La novella introduce una forte semplificazione con riguardo all’accertamento dei presupposti applicativi della misura, richiedendo l’esistenza dell’”agevolazione” da parte dell’impresa, in termini di possibilità e non più, come nel regime anteriore al 2017, di attualità. Questa modificazione di regime probatorio giustifica l’inquadramento proposto dalla giurisprudenza di merito milanese, già prima della legge n. 161/2017, circa la finalizzazione dell’istituto non “tanto repressiva, quanto preventiva, volta cioè non a punire l’imprenditore che sia intraneo all’associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione mafiosa di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con lo scopo di sottrarle, il più rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti” (Trib. Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto 24 giugno 2016).

Nel disporre la misura dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, il tribunale nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario. Quest’ultimo è dotato di tutti i poteri e facoltà spettanti ai titolari dei beni e delle aziende riferibili al titolare dell’impresa individuale, ovvero di quelli spettanti all’amministrazione e agli organi societari quando si tratti di imprese esercitate in forma societaria, secondo le indicazioni all’uopo dettate dal tribunale.

In capo all’amministratore sono previsti obblighi di relazione e segnalazione previsti dall’art. 36 co. 2 del medesimo decreto legislativo, anche nei confronti del pubblico ministero.

La misura viene eseguita mediante l’immissione nel possesso dei beni aziendali e con l’iscrizione della stessa nel registro presso la Camera di Commercio cui è iscritta l’impresa.

L’amministrazione giudiziaria sospende espressamente gli effetti dell’interdittiva antimafia di cui all’art. 94 d.lgs 159/2011.

La misura viene applicata dal Tribunale per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori 6 mesi per un un periodo comunque non superiore complessivamente a 2 anni, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, a seguito della relazione dell’amministratore giudiziario che rileva la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto all’impresa amministrata e la rimozione delle situazione che avevano determinato la misura.

Quindici giorni prima della data di scadenza, il tribunale delibera la revoca della misura, con eventuale applicazione del controllo giudiziario ex art. 34 bis, ovvero la confisca dei beni se si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego.

Parimenti, se nel corso della misura, emerga il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento vengano dispersi, sottratti o alienati, o nei casi in cui vi sia motivo di ritenere che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, i titolari del potere di proposta possono chiedere al tribunale di disporre il sequestro, che ove disposto permarrà fino alla scadenza del termine stabilito per l’amministrazione giudiziaria.

Il regime anteriore alla l. n. 161/2017 delineava un collegamento finalistico dell’amministrazione giudiziaria con la confisca, dimostrato dal potere del procuratore distrettuale, del questore o del direttore della DIA di chiedere al tribunale competente di disporre, oltre alle “ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria”,  l’obbligo di giustificare la legittima provenienza dei beni “di valore non proporzionato” nei confronti di chi avesse “la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo”, di tali beni, a prescindere dall’instaurazione di un procedimento di prevenzione.

Dopo la novella del 2017, non è più prevista la fase procedurale delle “ulteriori indagini e verifiche”, ma continua a permanere il collegamento finalistico dell’amministrazione giudiziaria con la confisca, che resta applicabile a prescindere dall’instaurazione di un procedimento di prevenzione e anche in caso di amministrazione giudiziaria dell’impresa sottoposta a “intimidazione” o “assoggettamento” ai sensi dell’art. 416-bis c.p.; non solo, dunque, in caso di impresa “agevolatrice” (o, meglio, potenzialmente “agevolatrice”).

Fonti:

  • MENDITTO F., Le misure di prevenzione e la confisca allargata, Giuffrè.
  • BONTEMPELLI M., L’accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia, in DPC, 2018.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.