Le cause di estinzione del reato e della pena

photo by Riccardo Agostini, shared  on flickr.com
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Le cause di estinzione del reato sopravvengono quando il reato è già perfetto ed incidono sulla punibilità astratta del reo, operando in un momento antecedente alla sentenza definitiva di condanna, estinguendo la potestà statale di applicare la sanzione minacciata.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le cause di estinzione del reato operano con riferimento esclusivo al soggetto cui si riferiscono e devono essere dichiarate dal giudice immediatamente in ogni stato e grado del procedimento, a meno che non risulti evidente il proscioglimento nel merito. In caso di concorso tra più cause estintive, opera quella più favorevole al reo. Esse si distinguono in generali, riferibili a qualsiasi reato, e speciali, previste in relazione a singole fattispecie criminose.

Le cause di estinzione del reato generali sono:

a) la morte del reo prima della condanna , 150 c.p. ;

b) l’amnistia propria, per effetto della quale se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e le pene accessorie. Essa va adottata maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna camera. Si applica ai reati commessi fino a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che esso preveda una data diversa. Può essere sottoposta a obblighi o condizioni sospensive o risolutive (es. caso di commissione di un nuovo reato, in cui il beneficio è revocato). Sono generalmente esclusi dal beneficio i soggetti recidivi reiterati o aggravati ed i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Essa è rinunciabile dal reo.

c) La Remissione della querela;

d) la Prescrizione del reato: l’effetto estintivo è collegato al decorso del tempo prescritto dalla legge senza che sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile. La ratio dell’istituto va rinvenuta nell’affievolimento dell’interesse dello Stato ad attuare la pretesa punitiva nei confronti del reo quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla commissione del reo.

Ai sensi dell’art. 158 il termine decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione; per quello tentato dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente da quando è cessata la permanenza. Se è prevista una condizione di punibilità, da quando questa si è verificata. Nel caso in cui il reato sia procedibile a querela invece, decorre sempre dalla consumazione. Per il reato continuato è ad oggi previsto che la prescrizione decorre per ogni singolo reato dal giorno della loro consumazione e non da quando è cessata la continuazione, com’era previsto ante riforma L. 251/2005 (ex Cirelli).

Quanto al tempo necessario a prescrivere, esso corrisponde in linea generale al massimo della pena edittale stabilito dalla legge in ordine a ciascun reato: il termine non può comunque essere inferiore a 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni. Se un reato è punito congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria, ai fini del calcolo della prescrizione si ha riguardo alla sola pena detentiva. Quando la legge stabilisce pene diversa da quella detentiva e pecuniaria, il termine è invece di tre anni. I termini vengono raddoppiati per i reati di cui agli artt. 449, 589 commi 2 e 3, nonché per i reati di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis o al fine di agevolare l’attività di tali associazioni; per il delitto di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 e per i delitti con finalità di terrorismo. Sono imprescrittibili i reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo o quando la sua applicazione deriva dall’applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre rinunciabile dall’imputato. Essa può essere sospesa o interrotta. Viene sospesa in caso di autorizzazione a procedere o di sospensione del procedimento ai sensi degli artt. 3 e 479 c.p.p. o per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell’imputato, o in caso di assenza, per cui è ad oggi prevista la sospensione del procedimento in luogo della dichiarazione di contumacia. L’interruzione è prevista in determinati casi tassativamente elencati nell’art. 160. Il comma 3 della norma testè citata dispone comunque che in nessun caso i termini di prescrizione possono essere prolungati oltre i termini di cui all’art. 161 co. 2, ovvero oltre un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’art. 99 co. 4 e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105.

e) L’oblazione nelle contravvenzioni, artt. 162 e 162bis c.p. La legge distingue tra oblazione obbligatoria, quando il reato è punito solo con pena pecuniaria, e facoltativa, quando è prevista anche una pena detentiva, nel qual caso la scelta di ammettere il reo al pagamento è subordinata alla discrezionalità del giudice, che può rifiutare la richiesta quando valuti particolarmente grave il fatto. In entrambi i casi il pagamento della somma prescritta deve intervenire prima dell’apertura del dibattimento.

f) La sospensione condizionale della pena, estingue il reato se durante il tempo della sospensione il reo non commette un altro reato della stessa indole ed adempie agli obblighi impostigli. I presupposti per la concessione del beneficio sono: la pronuncia di una condanna a pena non superiore a due anni e il positivo giudizio circa il fatto che il reo si asterrà dal commettere nuovi reati. Cause ostative alla concessione sono: l’aver riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo o l’essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. È consentita una seconda concessione del beneficio quando la pena da infliggere con la seconda condanna cumulata a quella precedente non superi comunque il massimo di due anni. La sospensione è revocata di diritto se il condannato commette un altro delitto o reato della stessa indole, violi gli obblighi impostigli o riporti altra condanna a una pena che superi il limite di concedibilità cumulata a quella precedente.

g) La sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotta anche per i maggiorenni con L. 67/2014 , disciplinata agli artt. 168bis, ter e quater, e nel c.p.p. dal titolo V bis del libro VI. In virtù della collocazione della disciplina dell’istituto, si ritiene che essa rientri tra le cause di estinzione della pena, che sia un beneficio, nonché un procedimento speciale nuovo che si aggiunge a quelli già previsti, quali il patteggiamento, l’abbreviato, etc. Il beneficio è concedibile solo per i reati puniti con pena edittale non superiore a 4 anni. Può essere concesso una sola volta, e non sono ammessi coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La messa alla prova consiste nello svolgimento, sotto la supervisione dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna, di condotte dirette a riparare le conseguenze del reato e nel risarcimento dei danni cagionati, nonché nello svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale, nell’osservanza delle prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento e alla frequentazione di locali.

Essa è inoltre subordinata alla previa prestazione di lavori di pubblica utilità non retribuiti per almeno 10 giorni anche non consecutivi. Durante il periodo di messa alla prova, la prescrizione rimane sospesa (la sospensione inizia solo nel momento di ammissione effettiva al beneficio e non in quello della richiesta, per evitare strumentalizzazioni dell’istituto a fini meramente dilatori).

 In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue. Sono previste infine tre ipotesi da ritenersi tassative di revoca del provvedimento di sospensione: commissionr di gravi o reiterate trasgressioni al programma, rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, commissione di nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole. In caso di revoca il procedimento riprende il suo corso e con esso la prescrizione.

h) Il perdono giudiziale, è istituto applicabile ai soli imputati minorenni per i quali il giudice compia una positiva prognosi di ravvedimento. Occorre che l’imputato non sia già stato condannato per un delitto o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, e che il giudice ritenga di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni. Il perdono giudiziale non è una rinuncia all’applicazione della pena da parte dello Stato, ma una rinuncia alla sentenza di condanna. Esso infatti comporta l’adozione di una sentenza di proscioglimento.

Le cause di estinzione della pena.

A differenza delle cause di estinzione del reato, le cause di estinzione della pena operano sulla punibilità in concreto, ovvero sulla pena concretamente inflitta al reo con la sentenza di condanna. Esse quindi presuppongono l’esistenza di una sentenza penale di condanna irrevocabile.

Le cause di estinzione della pena contemplate dal codice penale sono:

a) la morte del reo dopo la condanna;

b) l’amnistia impropria, che si differenzia da quella propria proprio perché ha ad oggetto reati per i quali è già intervenuta sentenza definitiva. Salvo diversa previsione, non si estinguono gli effetti penali della condanna, di cui quindi si potrà tenere conto ai fini della recidiva o della concessione della sospensione condizionale della pena;

c) la prescrizione della pena. Anche la pena si prescrive decorso un certo lasso di tempo dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. La pena della reclusione si estingue per decorso del termine pari al doppio della pena inflitta e comunque non inferiore a 10 anni e non superiore a 30, la multa in 10 anni, l’arresto e l’ammenda in 5 anni. Non si prescrive l’ergastolo, né le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna;

d) l’indulto, ai sensi dell’art. 174, condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in una specie di pena diversa. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli effetti penali della condanna. Come l’amnistia propria, anche l’indulto va adottato a maggioranza qualificata dei due terzi di ciascuna camera e copre i reati commessi fino al giorno precedente l’emanazione. L’indulto si distingue in proprio e improprio, a seconda che riguardi reati già giudicati o venga applicato dal giudice della cognizione in sede di emanazione della condanna;

e) la grazia, concessa dal Presidente della Repubblica a titolo particolare. Anch’essa non si estende alle pene accessorie e agli effetti penali della condanna;

f) la liberazione condizionale, la quale comporta la liberazione immediata del condannato e l’estinzione differita della pena, subordinata alla mancata commissione nei termini di legge di un reato della stessa indole (art. 176);

g) la riabilitazione estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna. Ha una funzione premiale, in quanto è collegata all’avvenuta espiazione della pena principale e alla buona condotta successivamente tenuta dal reo per un congruo periodo di tempo. (artt. 179 e 180). Essa è revocata di diritto se entro cinque anni dalla sua concessione il reo commetta un altro delitto non colposo per il quale gli sia inflitta una pena non inferiore a tre anni;

h) la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175), determina la sospensione di un effetto penale della condanna ai fini della migliore risocializzazione del reo.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.