Le circostanze aggravanti ex art. 80 TU stupefacenti

L’art 80 t.u. stupefacenti (D.P.R. 309/1990) prevede il sistema delle circostanze aggravanti per i delitti in tema di stupefacenti. Trattasi di circostanze ad effetto speciale in quanto per esse è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà.

Il comma 1 prevede sette circostanze; segnatamente:

  1. quando la sostanza è consegnata o comunque destinata ad una persona di età minore,
  2. nelle ipotesi di cui all’art 112 comma primo n. 2), 3). 4) c.p.,
  3. induzione a commettere reato o di cooperazione nella relativa commissione di persona dedita al consumo di stupefacenti,
  4. quando la commissione delle condotte di cui all’art 73 avvenga da parte di persona armata o travisata,
  5. in caso di adulterazione o commistione dello stupefacente in maniera tale da accentuarne le potenzialità offensive ,
  6. se la condotta è finalizzata all’ottenimento di prestazioni sessuali ,
  7. se la commissione del fatto avviene in prossimità delle scuole, comunità giovanili, carceri, ospedali, strutture di cura o riabilitazione per tossicodipendenti.

Il comma 2 dell’art. 80 TU stupefacenti prevede la circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Trattasi di circostanza ad effetto speciale di natura oggettiva, che ha riguardo al dato ponderale, la cui entità, secondo la comune interpretazione, deve essere di tale consistenza da soddisfare le esigenze di un numero elevatissimo di consumatori su di un’elevata area di mercato, dovendosi tener conto dei riflessi della condotta sul mercato illecito di destinazione.

Secondo l’indirizzo prevalente, per verificare la ricorrenza di tale aggravante, occorre considerare non solo il dato oggettivo della quantità stessa in relazione alla condizione del mercato cui lo stesso è destinato, dovendo riconoscersi tale circostanza quando il quantitativo appare idoneo  a coprire larga parte del mercato e incidere sull’offerta.

In particolare, le Sezioni Unite (sentenza del 20 settembre 2012 n. 36258) hanno sostanzialmente affermato l’orientamento che sostiene l’importanza dell’individuazione di limiti ponderali minimi, affermando il seguente principio di diritto: “l’aggravante cui all’art. 80, comma 2, DPR 309/1990 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo espresso in milligrammi (valore-soglia che altro non è che la Q.M.D.), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata”. 

Secondo la Corte, può sussistere l’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90 allorquando il reato abbia ad oggetto sostanze stupefacenti in misura superiore alle 2000 dosi giornaliere; siffatto criterio, però, rivela soltanto l’offensività in astratto della condotta, comportando che è in ogni caso rimessa alla discrezionalità del giudice la verifica in concreto, della sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, anche quando siano superate le 2000 dosi giornaliere.

L’aggravante è stata ritenuta configurabile anche con riferimento alla condotta di coltivazione di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente con la specificazione che il dato ponderale ha carattere prognostico, riferendosi alla quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all’esito del ciclo produttivo, tenuto conto del suo prevedibile sviluppo.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.