Le attività di Polizia giudiziaria nelle indagini preliminari

 

Il nostro codice di procedura colloca la Polizia giudiziaria tra i soggetti del procedimento, dedicandole il titolo III del libro I. Tale scelta è chiaramente giustificata dal carattere sostanzialmente unitario dell’attività investigativa, distribuita tra il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria .

Le attività di indagine necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale, sono, infatti, sempre adempiute sotto dal direzione del P.M., così come le funzioni di Polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione del medesimo (cfr. artt. 326 e 327 c.p.p., e 109 Cost.).

Le sezioni di Polizia giudiziaria, istituite presso ogni Procura della Repubblica, si pongono infatti in un rapporto di subordinazione nei confronti del Procuratore che dirige l’ufficio presso cui esse sono costituite (v. art. 59 c.p.p.). La ratio di una tale previsione va certamente individuata nell’esigenza di evitare interferenze con l’amministrazione di appartenenza; esigenza perfezionata dal divieto di distogliere gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria dalla loro attività, se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono (art. 59, co. 3).

Quanto alla tipologia di funzioni svolte dalla Polizia giudiziaria, l’art. 55 co. 1 c.p.p., occupandosi dell’attività che la polizia svolge anche di propria iniziativa, opera una tripartizione tra:

  • attività informativa che si sostanzia nell’acquisire la notizia di reato e nel riferirla senza ritardo al P.M. (artt. 330 e 347);
  • attività investigativa che consiste nel ricercare l’autore del reato mediante il compimento di atti tipici ed atipici (art. 348, co. 2);
  • Attività assicurativa, perfezionativa della precedente attività, che ha riguardo alle fonti di prova.

Il comma 2, invece, del medesimo art. 55 si occupa delle funzioni svolte dalla Polizia giudiziaria su ordine o delega dell’Autorità giudiziaria.

L’art. 326 c.p.p. dispone infatti, come già accennato nell’incipit della presente disamina, che le indagini preliminari sono svolte, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Polizia giudiziaria e dal P.M. Quest’ultimo compie, a tal fine, ogni attività necessaria al fine di decidere se esercitare o meno l’azione penale, e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 358).

Nel dirigere le indagini, il P.M. dispone direttamente della Polizia giudiziaria (c.d. dipendenza funzionale, art. 327 c.p.p.). Il vincolo funzionale si traduce principalmente nel potere attribuito al P.M. di chiedere l’intervento della Polizia giudiziaria nell’esercizio dei suoi poteri coercitivi; nel potere di impartire direttive concernenti lo svolgimento delle indagini; nel potere di avvalersi della Polizia giudiziaria per il compimento di attività d’indagine e di atti specificamente delegati.

Le indagini preliminari della Polizia giudiziaria

Quanto all’attività di indagine svolta dalla Polizia giudiziaria è possibile distinguere tra c.d. attività autonoma, che la Polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa dopo la comunicazione della notizia di reato e prima che il P.M. assuma la direzione delle indagini; attività c.d. guidata, secondo la quale, dopo l’intervento del P.M., la Polizia giudiziaria è tenuta a compiere gli atti investigativi ad essa specificamente delegati dal magistrato inquirente, osservando le medesime regole che gli artt. 364, 365 e 373 c.p.p. dettano per le indagini preliminari del P.M. in materia di garanzie difensive dell’indagato e di documentazione dell’attività svolta; ed, infine, attività c.d. parallela d’indagine, che la Polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa – purchè essa non sia in contrasto con le direttive ricevute – per accertare i reati  o assicurare le nuove fonti di prova eventualmente emerse successivamente.

Tutti gli atti di competenza della Polizia giudiziaria vanno doverosamente compiuti, non appena se ne realizzino le condizioni. La rigorosa osservanza di questa regola potrebbe tuttavia, in determinate circostanze, compromettere l’esito delle indagini.

E così, l’art. 9 L. 146/2006 prevede che gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o individuare i responsabili di taluni specifici delitti tassativamente indicati nella medesima norma. Tale scelta va nondimeno comunicata immediatamente al P.M., anche in forma orale, il quale può disporre diversamente.

L’attività di indagine di Polizia giudiziaria si svolge mediante tanto il compimento di atti tipici, cioè espressamente regolati dalla legge processuale, quanto di atti atipici. Questi ultimi sono consentiti, in via generale, secondo le medesime condizioni cui l’art. 189 subordina l’acquisizione di prove atipiche, ovvero devono essere idonei ad assicurare l’accertamento dei fatti e non devono recare pregiudizio per la libertà morale della persona.

Vanno, inoltre, esclusi gli atti atipici che siano lesivi di diritti inviolabili dell’individuo, quali la libertà personale, l’intimità domiciliare e la segretezza delle comunicazioni, posto che la loro limitazione è – a norma degli artt. 13-15 Cost. – sottoposta alla doppia riserva di legge e di giurisdizione.

Inoltre, l’attività atipica di polizia non può trasformarsi in un mezzo atto a sottrarsi all’osservanza delle forme stabilite dalla legge per l’attività atipica. Così, ad esempio, è vietato al funzionario di Polizia di avvicinare, sotto mentite spoglie, l’indagato o un potenziale testimone per capire informazioni. Solo nel rispetto del già citato art. 9 L. 146/2006 è consentito agli ufficiali ed agli agenti di Polizia giudiziaria di investigare dissimulando la propria identità, lasciandosi anche coinvolgere nelle stesse dinamiche dei reati oggetto di indagine (c.d. operazioni sotto copertura).

Alle operazioni sotto copertura, possono accostarsi le operazioni controllate per il pagamento del riscatto, consentite dal medesimo art. 9 (comma 6 bis), per le indagini concernenti i delitti di cui all’art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione).

Secondo l’opinione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza, la Polizia giudiziaria può, infine, compiere validamente tutti gli atti di indagine che la legge processuale disciplina come atti tipici del P.M., senza tuttavia riservarne a quest’ultimo la esclusiva titolarità, come – ad esempio – il confronto o l’individuazione di persone o di cose. Si parla in tal senso di atti investigativi soggettivamente atipici di polizia.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.