Le misure alternative alla detenzione

Le misure alternative alla detenzione costituiscono senz’altro il profilo più innovativo della legge  di riforma dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975). Prima di allora, il condannato non aveva altra soluzione che scontare la pena detentiva irrogatagli, per intero e in carcere.

Con l’introduzione delle misure alternative alla detenzione, finalizzata a realizzare la funzione rieducativa della pena, la condanna cessa di essere fissa e immutabile, e diventa modulabile dalla Magistratura di sorveglianza in ragione delle necessità del trattamento rieducativo del condannato.

Sono misure alternative alla detenzione:

Vanno annoverate, tra le misure alternative alla detenzione, anche la liberazione condizionale (art. 176 c.p.) e, per i cittadini di uno stato non appartenente all’Unione europea irregolarmente presenti in Italia, condannati o detenuti, l’espulsione dal territorio italiano.

Possono beneficiare di una misura alternativa non solo le persone detenute, ma anche coloro i quali, al momento della condanna a una pena non superiore a 3 anni di reclusione (a 4 anni per l’affidamento o a 6 anni, se si tratta di soggetto dipendente da alcool o droga), siano in stato di libertà. L’art. 656 c.p.p. prevede, a tal fine, che il Pubblico Ministero sospende l’esecuzione della sentenza per 30 giorni, entro i quali l’interessato (anche per mezzo del proprio difensore) potrà presentare istanza di concessione di una misura alternativa. L’istanza, indirizzata al pubblico ministero, verrà così trasmessa al Tribunale di sorveglianza, che deciderà entro i 45 giorni successivi.

Lo stesso art. 656, al comma 4-bis, prevede inoltre la possibilità di richiedere, già al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, l’applicazione della liberazione anticipata ex art. 54 o.p. (che prevede come noto uno sconto di pena di 45 giorni ogni sei mesi di pena scontata o di custodia cautelare), qualora il condannato abbia trascorso dei periodi di custodia cautelare o abbia espiato periodi di pena ‘fungibili’ in relazione al titolo esecutivo da eseguire.

Qualora, per effetto della liberazione anticipata, la pena da scontare rientri nei limiti previsti per la sospensione dell’esecuzione, il P.M. trasmetterà senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza competente, affinché decida in merito all’applicazione dell’art. 54 o.p.

Solo a seguito dell’ordinanza del magistrato, il P.M.. potrà emettere il provvedimento ex art. 656 c.p.p. sospendendo l’ordine di esecuzione, qualora per effetto degli sconti di pena ex art. 54 o.p., la pena sia scesa al di sotto dei livelli indicati; ovvero emettendo l’ordine di esecuzione quando la pena residua da scontare sia superiore a tali livelli.

Per poter beneficiare di una di queste misure, sono previsti diversi criteri, i quali tengono conto innanzitutto dell’entità della condanna, della pena già espiata e da espiare, che andranno poi rapportati anche a determinate condizioni soggettive (es. età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di 10 anni, etc.).

Il Tribunale di Sorveglianza può comunque concedere una misura alternativa diversa da quella chiesta dall’interessato nell’apposita istanza. In caso di rigetto della istanza, si dà inizio o prosegue l’esecuzione della pena in regime carcerario. Allo stesso modo si procede in caso di misura alternativa regolarmente concessa, ma successivamente revocata per violazione delle prescrizioni imposte o per il venire meno dei presupposti legittimanti la sua concessione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.