Le Sezioni Unite sulla sussistenza del concorso formale tra malversazione in danno dello Stato e truffa aggravata ex art. 640 bis

Sezioni Unite, sentenza n. 20664 ud. 23/02/2017 – deposito del 28/04/2017

Malversazione in danno dello Stato – Concorso formale con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Sussistenza.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in epigrafe indicata, sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione controversa:

“Se il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)”.

Ed a tale quesito hanno dato risposta affermativa.

Sulla questione era, infatti, dato rilevare la sussistenza di due contrapposte interpretazioni:

  1. Per la prima si tratterebbe di un concorso materiale di reati, dovendosi escludere la sussistenza del rapporto di specialità tra i due reati, in ragione della mancanza di identità dei beni giuridici tutelati e della diversa concomitanza delle condotte previste, che si collocano in due momenti differenti: la truffa antecedentemente al conseguimento dei fondi pubblici, mentre la malversazione successivamente a tale momento;
  2. Per l’opposta interpretazione, invece, si tratterebbe di un concorso apparente di norme, non potendosi considerarsi dirimente ai fini dell’applicazione del principio di specialità l’identità della materia o dell’interesse protetto, né potendosi considerarsi corretto sottoporre a sanzioni penali due comportamenti offensivi dello stesso bene, giacché il diverso impiego del finanziamento non sarebbe che una conseguenza naturale dell’erogazione a seguito di artifizi e raggiri.

Pur giungendo a conclusioni opposte sulla sussistenza del concorso apparente, entrambi gli orientamenti escludono, concordemente, che le fattispecie siano tra loro in rapporto di specialità. Tuttavia, il secondo dei due orientamenti predetti, al fine di ritenere configurabile il concorso apparente, faceva richiamo al principio di sussidiarietà di elaborazione dottrinale.

Noto come sul punto sussista un ampio e risalente dibattito sulla ammissibilità di ampliamento del concorso apparente di norme alle figure dell’assorbimento, della consunzione e dell’ante-fatto o post-fatto non punibile. Tali ricostruzioni ritenute ammissibili dalla dottrina, vengono invece respinte dalla giurisprudenza di maggioranza, per la mancanza di riferimenti normativi che ne consentano un collegamento alla voluntas legis, oltre che fondate su elementi di incerta individuazione e quindi suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti. La giurisprudenza individua, dunque, nel criterio di specialità l’unico principio legalmente previsto in tema di concorso apparente.

E bene, l’analisi degli elementi costitutivi e dell’atteggiarsi concreto delle fattispecie astratte mette in evidenza come le situazioni concrete in cui i due reati possono realizzarsi siano molteplici e possano combinarsi tra loro con modalità autonome. In particolare, l’autonomia delle due fattispecie viene rimarcata dalla circostanza che i due reati  si consumano fisiologicamente in tempi diversi.

Ciò porta alla conclusione giuridica secondo cui, in presenza di condotte ricalcanti ambedue le fattispecie, ci si troverà dinnanzi a un concorso materiale dei due reati, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione. E ciò per il fatto che le due fattispecie non sono in evidente rapporto di specialità tra loro: rapporto di specialità che costituisce l’unico criterio normativamente previsto per stabilire se ci trovi innanzi a un concorso apparente di norme.

Scarica il testo della sentenza : 20664_05_2017_SEz. Unite

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.