Legittima difesa presunta: approda in Senato il D.d.L. 652 a firma della Lega

Presentato lo scorso 18 luglio alla Commissione Giustizia del Senato l’esame del disegno di legge n. 652, firmato dalla Lega, avente a oggetto la riforma della disciplina della legittima difesa (v. contratto di governo Lega – M5Stelle in ordine all’introduzione della legittima difesa presunta).

Secondo la relazione di accompagnamento, la nuova disciplina perseguirebbe lo scopo di rispondere in modo più adeguato al particolare allarme sociale creato dai “recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di prodotti petroliferi o di preziosi che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini”.

Queste le modifiche previste dal D.d.L.:

  • all‘articolo 52 c.p. è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale» (c.d. legittima difesa presunta);
  • Aumento di pene per il furto in abitazione e lo scippo. L’articolo 624-bis c.p. è sostituito dal seguente: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
    Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
    La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
    Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti»;
  • all‘articolo 165 c.p. è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa;
  • Esclusione dei benefici penitenziari: all’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «,624-bis».

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.