Corte di Cassazione, sezione V penale
Sentenza n. 28746 ud. 04/05/2017 – deposito del 09/06/2017
AZIONE PENALE – QUERELA – PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI – SOCIETÀ FALLITA – FURTO DI BENI FACENTI PARTE DELLA MASSA FALLIMENTARE – QUERELA – AMMINISTRATORE – LEGITTIMAZIONE – SUSSISTENZA.
Ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l’amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso.
Soggetto passivo del furto è, infatti, qualsiasi persona che si trovi in rapporto qualificato col bene, che gli consenta di trarre del bene le utilità sue proprie. Ne sono esclusi, di conseguenza, solamente i soggetti che abbiano con la cosa un rapporto meramente materiale, non comprendente nessuna delle facoltà predette.
L’amministratore della società dichiarata fallita è sì privato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, ma non anche della proprietà degli stessi e – secondo insegnamento della giurisprudenza civile – nemmeno del possesso, atteso che la materialità apprensione dei beni da parte del curatore, che ne diviene mero detentore, non costituisce atto interruttivo del possesso.
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Cass_V_sentenza_28746_del_2017